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Mondo lavoro » Mod. Art 18 riforma del lavoro Min.Fornero  

Riforma del Lavoro e modifica dell'art.18
SERVI, DEI SERVI, DEI SERVI...
di Novara Flavio


Pare assai difficile intervenire in opposizione della manovra proposta dalla Ministra del Lavoro Elsa Fornero. Tutt'intorno sembra univocamente schierato a suo favore, se si tralascia chi in queste ultime ore sta ritrattando il suo immediato assenso, come i sindacati della CISL e l'UGL o partiti come la Lega Nord che da subito per fini populisti ed elettorali si sono dichiarati contrari. Sembra proprio, per tutti, che il rilancio dell'occupazione del nostro paese sia strettamente legato all'abrogazione dell'art.18 dello Statuto dei Lavoratori. Ovvero rilanciare l'occupazione, la produttività e la qualità del prodotto, alla possibilità di poter licenziare “meglio” gli attuali occupati. Strano modo di concepire la globalizzazione dei prodotti e dei mercati.
Diversi sono a nostro avviso i fattori principali che devono essere presi in considerazioni e per questo che per l'ennesima volta, infatti, non ci convincono le parole del Presidente della Repubblica che definisce la manovra necessaria e il problema dell'articolo 18 una questione di parte.
Anche le parole del futuro presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ne sono un esempio «... in linea generale, non credo che sia l' articolo 18 a bloccare lo sviluppo del Paese.... Le urgenze sono altre. La burocrazia, la mancanza di infrastrutture, il costo eccessivo dell'energia».

Articolo 18 lo spartiacque della riforma

Prima però, di entrare nei dettagli della manovra redatta da questo governo (VEDI TESTO), credo sia necessario analizzare la spinosa questione dell'articolo 18.
Un passaggio significativo della riforma, approvato dal consiglio dei ministri il 23 marzo 2012 dal titolo “La riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita“, al cap. 3.1 (pag.10) Revisione della disciplina in tema di licenziamenti individuali si legge:

“… per quanto concerne, in particolare, il regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi, previsto dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, cd. Statuto dei lavoratori... il nuovo testo prefigura, fondamentalmente, l’articolazione fra tre regimi sanzionatori del licenziamento individuale illegittimo, a seconda che del licenziamento venga accertata dal giudice:

a) Per i licenziamenti discriminatori, le conseguenze rimangono quelle del testo attuale dell’art. 18: condanna del datore di lavoro a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e a risarcire al medesimo i danni retributivi patiti (con un minimo di 5 mensilità di retribuzione), nonché a versare i contributi previdenziali e assistenziali in misura piena. Inoltre, il dipendente mantiene la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione, il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il medesimo regime si applica per i licenziamenti disposti nel periodo di maternità, in concomitanza del matrimonio, nonché disposti per motivo illecito ai sensi dell’art. 1345 del codice civile. (...)

b) Per i licenziamenti soggettivi o disciplinari, il regime sanzionatorio prevede nell’ipotesi in cui accerta la non giustificazione del licenziamento per l’inesistenza del fatto contestato al lavoratore (...) il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del dipendente e al risarcimento dei danni retributivi patiti, dedotto quanto percepito 10 o percepibile dal lavoratore, entro un massimo di 12 mensilità di retribuzione. (...) In questa ipotesi, il lavoratore mantiene, infine, la facoltà di scegliere, un’indennità sostitutiva pari a 15 mensilità.
Il regime di cui sopra (reintegrazione) si applica anche ai licenziamenti intimati, prima della
scadenza del periodo cd. di comporto, a causa della malattia nella quale versa il lavoratore, ed a
quelli motivati dall’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ma trovati illegittimi dal giudice.
Nelle altre ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento soggettivo o disciplinare, non v’è condanna alla reintegrazione bensì al pagamento di un’indennità risarcitoria che può essere modulata dal giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione, tenuto conto di vari parametri. (...)

c) Per i licenziamenti oggettivi o economici, ove accerti l’inesistenza del giustificato motivo
oggettivo addotto, il giudice dichiara risolto il rapporto di lavoro disponendo il pagamento, in
favore del lavoratore, di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, che può essere modulata dal
giudice tra 15 e 27 mensilità di retribuzione, tenuto conto di vari criteri. (...)”

Diviene, oltremodo obbligatoria l’indicazione nella lettera del datore di lavoro, la motivazione attribuita al licenziamento.

Il testo è ben chiaro. Come si fa a tollerare che una volta riconosciuto, nel caso di licenziamento per motivi economici, un torto da parte del datore di lavoro riferito al licenziamento illegittimo, questo non debba essere reintegrato? Come se la “variabile occupazione” con tutto quello che questo significa nel nostro paese, ovvero accesso al credito o possibilità di adempire a tutti gli oneri statali obbligatori come tasse, affitti, scuola ect., sia liquidabile con una quota economica da definire magari con una tabella che tenga pur conto degli anni d'impiego e del ruolo svolto sino a quel momento dal salariato alle loro dipendenze.
Il diritto al lavoro, sancito anche dalla nostra Costituzione, non può essere solo ed essenzialmente una variabile attribuibile alle ragioni del profitto e dei mercati.
Questa è la differenza sostanziale tra un governo neo-liberale, che non si vedeva in Italia dai tempi di Giolitti, e una forza politica di governo che deve democraticamente tutelare tutti i suoi cittadini. Qui in gioco non c'è solo la questione economica del nostro paese ma la tenuta stessa dell'ordinamento democratico, non nella sua forma cerimoniale ma nella sua vera e propria sostanza
rappresentativa. Altro non è possibile definire il principio per cui un lavoratore può essere espulso anche senza motivazioni tangibili.

Anche giuridicamente non ha senso questa differenziazione.
Sono esaustive in questo senso le parole pronunciate da Giorgio Pighi, attuale sindaco di Modena del PD e noto penalista, che su questa disciplina interviene così:
“Non funziona. A mio avviso, si otterrà l'effetto contrario e cioè si moltiplicherà il contenzioso. La disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non si riferisce al licenziamento in generale, ma al licenziamento che il lavoratore ritiene illegittimo e che, nella nuova disciplina, non riguarderà soltanto la decisione su tale illegittimità cui oggi consegue sempre il reintegro, ma potrà riguardare tre situazioni e in particolare il cosiddetto licenziamento economico che il lavoratore, al contrario del datore di lavoro, riterrà illegittimo; quindi il licenziamento dichiaratamente economico ma che il lavoratore riterrà , oltre che illegittimo, anche discriminatorio nella sostanza; e, infine, il licenziamento dichiaratamente economico ma che il lavoratore riterrà oltre che illegittimo, anche di natura disciplinare nella sostanza. Contro la decisione di primo grado il lavoratore ed il datore di lavoro potranno proporre appello e poi ricorso in Cassazione per le decisioni che riterranno sfavorevoli.
Dopo la sentenza di primo grado alle suddette ipotesi si aggiungeranno anche quelle concernenti l'avvenuta condanna al reintegro, che sarà sempre impugnata dal datore di lavoro, e quella al risarcimento, che sarà sempre impugnata dal lavoratore che sosterrà la tesi del licenziamento disciplinare mascherato da economico, o ancora quella della necessità del reintegro e non del mero risarcimento per il licenziamento già riconosciuto come discriminatorio.
Insomma la norma verrebbe complicata, certo non semplifica, con la magistratura chiamata ad esprimersi non solo sulla legittimità o meno del licenziamento, ma anche su tutte le altre ipotesi formulate”.
 
La differenziazione delle diverse tipologie di licenziamento, spiegano la malafede della Ministra Elsa Fornero. Non è infatti, un caso se la tutela del reintegro nel posto di lavoro è stata lasciata per i licenziamenti discriminatori, che di fatto tutelerà essenzialmente i rappresentanti sindacali e pochissime altre reali situazioni, soprattutto perchè spesso indimostrabili, o per quelli eseguiti per motivi disciplinari e soggettivi, difficilmente contestabili. Mentre non riguarda i licenziamenti per motivi oggettivi ed economici che, proprio per questo, saranno i più utilizzati anche e soprattutto a causa proprio di questa differenziazione.
Un esempio chiaro? Basterà assumere un lavoratore ed inserirlo in un reparto con uno delle 46 formule contrattuali disponibili o magari prevedere un periodo di affiancamento con la formula del “formazione lavoro” e poi, per ragioni economiche legate anche al solo “non previsto aumento della produzione /fatturato auspicato” per eliminare il lavoratore che ha accumulato una retribuzione maggiore a causa anche del suo contratto o degli scatti economici d'anzianità accumulati. Il tutto legalmente riconosciuto o non riconosciuto da un giudice che al massimo potrà chiedere il risarcimento come previsto.  

Una riforma necessaria

Certo non possiamo negare che la riforma della normativa che concerne la disciplina del lavoro non fosse necessaria. Troppe le difficoltà normative e le specifiche contrattuali che regolamentano il lavoro in Italia a partire proprio, tra l'altro solo sfiorata in questa proposta, dei contratti “precari” totalmente slegati dalle logiche di produzione globalizzate ma finalizzate al puro, ma sempre vero, “meccanismo di sfruttamento e di deregolamentazione”.
Come non è neanche possibile che aziende morte produttivamente e con i loro proprietari ricchi al riparo dai creditori, possano accedere, senza un piano industriale affidabile, alla copertura per anni di fondi pubblici prelevate dalle casse dell'INPS da destinare a cassa integrazione e ammortizzatori sociali vari. Ovvero prelievi dal fondo delle pensioni dei lavoratori stessi.
Per non parlare delle piccole e medie imprese, sono oltre il 70%, che al contrario non possono accedere a crediti necessari al mantenimento della loro forza lavoro, al loro rilancio anche attraverso sgravi finalizzati a nuove assunzioni. Spesso i lavoratori di queste aziende sono la forza vitale delle aziende stesse. Lavoratori che hanno accumulato capacità tecniche specifiche anche attraverso investimenti diretti dei loro datori di lavoro. In un azienda, per esempio, di diciotto persone, tre licenziati non pesano in percentuale come su una grande azienda.
Questa manovra certamente contiene anche punti importanti che non si nega possono essere fondamentali e che dovrebbero far impallidire tutte le forze politiche parlamentari, in particolar modo quelle del governo Berlusconi. Peccato che sia la proposta alla modifica dell'articolo 18 a vanificarne l'effettivo valore sociale.

Il metodo tedesco e svedese
La ministra parla in modo coercitivo e a sproposito della volontà di realizzare un “Metodo Tedesco” ma per fare questo, non solo non definisce dove recupererebbe le risorse ne quanto queste sarebbero. Come si fa a parlare di Metodo Tedesco, che prevede l'accompagnamento anche formativo dei lavoratori espulsi ad una nuova collocazione di lavoro, in un paese dove si è distrutto completamente la funzione degli uffici di collocamento e i corsi di formazione sono spesso inconcludenti o finalizzati al finanziamento indiretto alla CISL come ringraziamento all'appoggio alle manovre dei Governi sino ad ora che si sono succeduti. (vedi accordo separato del 2009).
Mi deve spiegare come senza questa struttura, la Ministra può procedere a ridurre a 18 mesi la mobilità del quei lavoratori licenziati che hanno superato i 50 anni. Prima costruisca il sistema poi abolisca l'attuale struttura di sostegno sociale. E poi è impensabile fare questa riforma in un momento di recessione perchè faciliterebbe solo il bisogno di questo Governo di “fare cassa” per il suo bilancio grazie all'espulsione, senza costi per Stato ed Imprese, dei “costosi” salariati. Anche perchè non si capisce come farebbe un'azienda a pagare le mensilità dovute ad un lavoratore se si trova in carenza di liquidità e sull'orlo del fallimento.
Sogno anch'io di vedere una riforma del lavoro come in Svezia dove il lavoratore espulso viene seguito da un Tutore che dopo aver analizzato le sue caratteristiche ne indirizza la sua formazione e la sua collocazione presso le aziende nel rispetto del contratto nazionale e in base alle esigenze delle richieste aziendali. Una prassi a cui il lavoratore non può rifiutarsi pegno la perdita del sussidio di disoccupazione.

L'attuale quadro sociale
Non possiamo, infatti,  non collocare questa proposta in un contesto già da tempo modificata in sfavore dei diritti dei lavoratori. Come dimenticare alcune normative che lo hanno preceduto.
Molta strada infatti, si è percorsa dall'approvazione di quel famoso “Pacchetto Treu” che per primo aveva aperto a possibili flessibilità del lavoro. Decreto su decreto oggi sono ben 46 le tipologie di contratto che non solo sottopagano i giovani ma non permettono nessun percorso di formazione e crescita professionale. Per non parlare poi dei contratti di categoria firmati in questi anni in cui si è progressivamente perso salario diretto e spazi di democrazia nei luoghi di lavoro. Come quello del commercio dove è previsto il recupero delle ore di straordinario con riposi comandati dalle aziende e l'eliminazione dei nuovi assunti degli scatti d'anzianità, per farne un piccolo esempio; o ancora la possibilità di andare “in deroga” ai contratti nazionali di categoria; l'abolizione, per il rilancio delle ferrovie locali dell'obbligo di applicazione del contratto dei ferrotranvieri; o la legge europea che prevede la futura possibile applicabilità nei nuovi contratti nazionali di un monte ore medio di lavoro previsto sulle quattro settimane. Che significa possibilità di poter imporre ai lavoratori l'obbligo di lavorare sino a 50 ore settimanali con recupero nelle settimane successive. Alla faccia delle compatibilità dei tempi di lavoro e quelli di vita familiari.  

Per non parlare poi del poco famoso ma per nulla abolito da questo governo, articolo 8 del decreto omnibus Tremonti del 2011 che prevede la possibilità di utilizzare la formula dell'arbritrato, ovvero senza passare dal giudice del lavoro, per definire i contratti, i contrasti e le modalità di interruzione dei rapporti di lavoro. Un articolo in netto contrasto con quanto proposto e sostenuto in questa modifica dell'art.18.  Se uno vale, l'altro come si annulla?

Anche il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, ha dichiarato nella sua prima intervista dopo la sua elezione, che le cose «su cui impegnarsi da subito», sono altre. E porta ad esempio il caso della British Gas che da dodici anni attendeva di poter realizzare un gassificatore già approvato e «che dopo tre anni se ne è andata da Brindisi perché non arrivavano i permessi».

Questi sono solo alcuni motivi fondamentali per avere il diritto di contrastare, insieme alla CGIL,  questa riforma. E su questo dovrebbero riflettere anche il PD nella nuova fase che si aprirà in parlamento riguardante la sua approvazione.
In sostanza, questa proposta di riforma presuppone un progetto sociale medesimo a quello proposto negli anni 80' dal presidente degli Stati Uniti Ronald Regan e che tanto sfacelo sociale ha causato in tutta l'America Latina. Un progetto pericoloso che oltre a prevedere l'annientamento delle soggettività del lavoratore e del lavoro stesso come valore di creatività sociale, mira a trasformare il diritto ad un salario degno di vita a una variabile da riscattare con la cessione dei propri diritti e della democrazia. Una competitività giocata sui mercati non per qualità e innovazione ma solo al ribasso e in netta concorrenza con quei lavoratori “servi, dei servi” cinesi, asiatici o indiani che tutt'oggi non hanno questa possibilità democratica.

26/3/12
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