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RIFIUTO SCHEDA VOTAZIONE NORMA


Astensione attiva/rifiuto della scheda: attenti!!!!

Il dubbio è: E’ POSSIBILE RICHIEDERE CHE SI VERBALIZZINO SOLO RECLAMI O PROTESTE SULLA CONDUZIONE DEL SEGGIO, NON OPINIONI O DISSENSI DI TIPO POLITICO?

Grazie a Sale del Mondo si può finalmente fare un po’ di chiarezza sull’astensione attiva e quanto ne deriva, ma non c’è nulla di certo, in realtà:

“Da più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la possibilità di non ritirare o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del rifiuto o della restituzione.
Il dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo d’iniziativa.



  • l’elettore non ritira la scheda: vuol dire che non partecipa al voto e questo viene annotato sulle pandette (non sul verbale)

  • l’elettore non consegna la scheda: questo viene annotato sul verbale e l’elettore è sicuramente passibile di sanzioni amministrative (è detto chiaramente che chi non restituisce la matita viene multato…. per la scheda la legge non dice niente, ma potrebbero esserci anche conseguenze penali)

Nel caso specifico, c’è un indubbio interesse dell’elettore ad esercitare il proprio diritto di voto. Ma oltre che un diritto, l’esercizio di voto è anche un dovere civico Per le elezioni politiche la legge prevede per i non votanti che si astengono dal voto (non vanno a votare) l’iscrizione nel casellario giudiziario della menzione “NON HA VOTATO”, ma solo per le politiche, non anche per le amministrative. Questa dizione però, è stata inserita solo una volta (elezioni del 1948), poi la norma è caduta in disuso.

Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche: Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. La norma si riferisce alle disposizioni che impartisce il Presidente di Seggio. Non qualsiasi elettore

Per concludere, in attesa di studiare meglio quale o quali proteste avanzare nei seggi, dei consigli utili.

Come sopra ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori. Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto.

Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni.
Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche). La forza pubblica è alle dirette dipendenze del Presidente di seggio che può anche ordinare l’arresto di chi disturba il regolare andamento delle elezioni; ma il più delle volte esecita solo di potere di chiamare la forza pubblica per far allontare l’elettore. Se si ‘notifica’ per il tramite dell’Ufficiale giudiziario un ‘reclamo’ o un ‘esposto’ questo viene allegato al verbale e si riferisce ad irregolarità nella conduzione e gestione del seggio allora la magistratura apre una indagine nei confronti dei componenti del seggio, primo tra tutti il Presidente.

Conclusioni: questo tipo di protesta non produce alcun risultato, pretendere di far inserire a verbale dichiarazioni del tipo “non voto perchè sono tutti stronzi” non è possibile: non voti e basta…… disegnare oscenità sulla scheda: un’altra stronzata, perchè al momento dello scrutinio il Presidente dichiara “scheda nulla” e basta e la scheda va nel pacchetto delle schede nulle, insieme a quelle votate per due partiti o qualcos’altro che non rende intellegibile il voto.

Chi non vuole votare, quindi, deve SOLO accontentarsi di far eleggere i deputati e i senatori da quelli (magari pochi o pochissimi) che andranno a votare.
Se poi vuole andare sui giornali: si mette un cartello al collo “non andate a votare” e si presenta davanti alle scuole dove ci sono i seggi elettorali. Viene subito arrestato, ma finisce sui giornali; sta due o tre giorni dentro e poi viene rilasciato…… in attesa di giudizio.

N.B. LE SCHEDE BIANCHE O NULLE NON RIENTRANO NEL COMPUTO DEL PREMIO DI MAGGIORANZA!





Miglior risposta - Scelta dai votanti

NON ESISTE!!
Non trovi l'articolo perchè non esiste!! Il potenziale diritto che viene vantato è un'interpretazione -..molto forzata- della norma che hai riportato. NON ESISTE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA e, tanto per chiarire un'altra bufala che gira in sti giorni, LA SCHEDA NULLA NON VA A VANTAGGIO DI NESSUNA COALIZIONE.

  • 3 settimane fa

Riferimenti:

Pollici versi, abbiate la coerenza almeno di leggere la legge elettorale..





Elezioni, schede elettorali e normativa costituzionale.

Nei due precedenti post  pubblicati sulle future elezioni, da questo blog partiva un invito ad astenersi dal voto facendo però vidimare il certificato elettorale, una sorta di ostruzionismo, di rifiuto, verso questa classe politica e il loro modo di fare politica. Ieri una lettrice dei suddetti post, l'amica Rita Pani del blog R-ESISTENZA-INFINITA , che ringrazio per il suo autorevole intervento, ha fatto un po di chiarezza sull'astensionismo attivo (rifiuto della scheda) e su come si esprime la Costituzione in merito a questo tipo di iniziativa. Credo sia un argomento che stia particolarmente a cuore, non solo al caro amico  Vigneto  ma a tutto il popolo dei blogger, e volendo dare una maggiore visibilita al commento di cui sopra, ho sentito la necessità di farne un post, ecco cosa dice Rita:


-"Da più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la possibilità di non ritirare o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del rifiuto o della restituzione.
Il dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo d'iniziativa.
1) l'elettore non ritira la scheda: vuol dire che non partecipa al voto e questo viene annotato sulle pandette (non sul verbale) 2) l'elettore non consegna la scheda: questo viene annotato sul verbale e l'elettore è sicuramente passibile di sanzioni amministrative (è detto chiaramente che chi non restituisce la matita viene multato.... per la scheda la legge non dice niente, ma potrebbero esserci anche conseguenze penali) Nel caso specifico, c'è un indubbio interesse dell'elettore ad esercitare il proprio diritto di voto. Ma oltre che un diritto, l'esercizio di voto è anche un dovere civico (Art. 48 Cost.) per le elezioni politiche la legge prevede per i non votanti che si astengono dal voto (non vanno a votare) l'iscrizione nel casellario giudiziario della menzione "NON HA VOTATO", ma solo per le politiche, non anche per le amministrative. questa dizione però, è stata inserita solo una volta (elezioni del 1948), poi la norma è caduta in disuso. Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e successive modifiche: Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. La norma si riferisce alle disposizioni che impartisce il Presidente di Seggio. non qualsiasi elettore Per concludere, in attesa di studiare meglio quale o quali proteste avanzare nei seggi, dei consigli utili. Come sopra ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori. Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni.
Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).
La forza pubblica è alle dirette dipendenze del Presidente di seggio
che può anche ordinare l'arresto di chi disturba il rtegolare andamento delle elezioni
; ma il più delle volte esecita solo di potere di chiamare la forza pubblica per far allontare l'elettore. Se si 'notifica' per il tramite dell'Ufficiale giudiziario un 'reclamo' o un 'esposto' questo viene allegato al verbale e si riferisce ad irregolarità nella conduzione e gestione del seggio allora la magistratura apre una indagine nei confronti dei componenti del seggio, primo tra tutti il Presidente. Conclusioni: questo tipo di protesta non produce alcun risultato, pretendere di far inserire a verbale dichiarazioni del tipo "non voto perchè sono tutti stronzi" non è possibile: non voti e basta...... disegnare oscenità sulla scheda: un'altra stronzata, perchè al momento dello scrutinio il Presidente dichiara "scheda nulla" e basta e la scheda va nel pacchetto delle schede nulle, insieme a quelle votate per due partiti o qualcos'altro che non rende intellegibile il voto. Chi non vuole votare, quindi, deve SOLO accontentarsi di far eleggere i deputati e i senatori da quelli (magari pochi o pochissimi) che andranno a votare. Se poi vuole andare sui giornali: si mette un cartello al collo "non andate a votare" e si presenta davanti alle scuole dove ci sono i seggi elettorali. Viene subito arrestato, ma finisce sui giornali; sta due o tre giorni dentro e poi viene rilasciato...... in attesa di giudizio.




ESISTE UN’ARMA LEGALE CONTRO QUESTA LEGGE INDECENTE E ANTIDEMOCRATICA!

Di seguito i riferimenti legali.
Tutto si basa su un uso “puntiglioso” della legge:

Testo Unico delle Leggi Elettorali
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104 - Par. 5

5) Il segretario dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o
di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Illustro nei dettagli il sistema da usare:
1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA
2) ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO VIDIMATA), dicendo: “Rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato”
3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO DELLA SCHEDA
4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO METTERE A VERBALE UN COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio “Nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta”)

COSI FACENDO NON VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL VOTO NULLO O BIANCO SIA CONTEGGIATO COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU’ VOTI



Dopo che è stato dichiarato inammissibile il ricorso al Tar  per l'incostituzionalità della legge elettorale, già sono iniziate a girare in rete nuove proposte per far valere i diritti dei cittadini elettori a far valere il proprio pensiero.

In rete si trova una proposta (tra le tante) di protesta contro il sistema elettorale italiano, da attuare direttamente nei seggi.



NON VOTARE.


NON RITIRARE / RICONSEGNARE LE SCHEDE ELETTORALI.


FAR VERBALIZZARE LA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE NOSTRE RAGIONI

(TIMBRATA E FIRMATA DAL PRESIDENTE).


Testo da scrivere o da allegare al Verbale della Sezione

Con la sentenza N. 15 del 2008 di ammissibilità del referendum abrogativo in materia di legge elettorale, la Corte Costituzionale, pur premettendo di non poter esprimere in quella sede giudizio di legittimità costituzione in riferimento alla legge di risulta e alla legge elettorale vigente, non ha potuto esimersi dal segnalare al Legislatore aspetti problematici in riferimento ad "una legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di seggi".

In seguito a questa esplicita forma di censura della legge elettorale vigente, logica e correttezza costituzionale avrebbero dovuto imporre, come prioritario, l'esame approfondito della questione segnalata dalla Corte Costituzionale.

I limiti presenti nell'attuale sistema di accesso al controllo di costituzionalità delle leggi, però, sono tali da impedire l'uso della normale via giudiziaria per poter sollevare la questione di legittimità costituzionale della legge elettorale, come per altro confermato dalla sentenza del TAR del Lazio N.1855/2008.
In assenza, quindi,

- di forme di accesso alla Corte Costituzionale in grado di garantire al singolo elettore di poter attivare il controllo di costituzionalità,

- e visto, in ogni caso, il mancato pronunciamento della Consulta sulla legge elettorale vigente che, soltanto, avrebbe potuto oggi assicurare la correttezza delle elezioni per il rinnovo del Parlamento,

- e vista la concreta possibilità che il premio di maggioranza che verrà assegnato alla lista o alla coalizione vincente potrebbe superare il 10%,
mi trovo costretta/o alla restituzione al Presidente di sezione della scheda per l'elezione della Camera dei Deputati e, per analoghe ragioni, della scheda per l'elezione del Senato della Repubblica, senza che queste possano essere considerate valide ai fini del voto.

Altresì, invito tutti gli organi competenti ad esaminare la questione e, nel caso ne verificassero la fondatezza, ad agire di conseguenza non proclamando validi i risultati della consultazione elettorale.




Ecco le norme a sostegno di un tale comportamento:

Norme per l'elezione della Camera dei deputati
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche

art. 87

comma 1. Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

art. 104
comma 5. Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000.
art. 44
comma 4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.




Un Presidente di seggio chiede




Scritto da www.riforme.info   

mercoledì 09 aprile 2008 18:39

Buon giorno,
sono un Presidente di seggio.
Nel mare magno di proposte, inviti, suggerimenti circa le possibili forme di protesta in occasione delle prossime elezioni, non riesco a capire, pur avendo letto il Testo Unico sulla elezione della Camera, pur avendo spulciato il "manuale" di istruzioni per le operazioni del seggio e pur avendo chiesto all'ufficio elettorale della mia circoscrizione, cosa devo fare esattamente di fronte ad un elettore che, dopo essersi presentato al seggio, rifiuti la consegna delle schede.
In un post di altro pres. di seggio letto su questo sito ho visto che l'autore annunciava che non consegnerà la scheda all'elettore che, pertanto, non risulterà tra i votanti. Ma se la legge (art. 12 DPR 299/2000) prevede la vidimazione della tessera elettorale e la trascrizione del relativo numero nel registro dei votanti PRIMA della consegna delle schede, come posso evitare di considerarlo tra i votanti?
Sono piuttosto confusa, soprattutto dopo che mi sono sentita dire dall'ufficio elettorale esattamente il contrario di ciò che prevede la norma sopra citata e cioè che la tessera viene bollata DOPO che l'elettore ha votato e che quindi, se rifiuta la scheda, la tessera non gli viene bollata, non viene inserito nell'elenco dei votanti e l'unica conseguenza è che, risultando che si è recato al seggio dal registro degli elettori iscritti alla sezione, non potrà più ripresentarsi per votare (questa info ovviamente mi è stata data prima che controllassi la fonte normativa).
Chiedo qualche chiarimento, grazie.


Portando avanti un'iniziativa di rifiuto/restituzione delle schede e protesta verbalizzata per la quale si richiama l'applicazione della legge, l'opinione di questo sito è evidentemente di parte.
Sicuramente, la procedura corretta da adottare è quella da lei indicata, come peraltro viene sostenuto anche da una circolare di questi giorni:

"OGGETTO: Elezioni politiche e amministrative del 13 e 14 aprile 2008. - Adempimenti inerenti alla fase di votazione e di scrutinio"
...  In particolare, com’è noto, a seguito dell’introduzione della tessera elettorale personale a carattere permanente di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, potranno essere ammessi a votare gli elettori muniti della suddetta tessera - unitamente ad un documento di identificazione - solo dopo che il presidente abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo di un’altra sezione con la data dell’elezione in svolgimento, che proverebbe che l’elettore ha già esercitato il diritto di voto per la stessa consultazione.
Conseguentemente uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera elettorale, all’interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà ad annotare anche il numero della tessera stessa nell’apposito registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove dovrà essere, altresì, riportato a fianco del numero della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i militari, ecc.).
Oltre all’annotazione nelle liste elettorali sezionali gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle tessere elettorali – attraverso il sistema della “spunta” numerica progressiva – anche del numero di elettori che – pur avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel registro – non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una, ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono contemporaneamente presso il seggio.
...
Immediatamente dopo, il presidente consegna all’elettore la matita copiativa e le schede spiegate, raccomandandogli di non sovrapporle e di non apporre più di un segno di voto sulle schede relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


Cordiali saluti
Franco Ragusa


 



Un Presidente di seggio ribadisce... diritto di replica




Scritto da www.riforme.info   

sabato 22 marzo 2008 14:14

Caro Signor Ragusa, visto che sono stato chiamato in causa, nella lettera a Lei indirizzata con titolo “Un Presidente di seggio ribadisce…”,  esamino i punti che Lei mi contesta:


Riforme > “Il presidente di seggio in questione sembra ignorare una differenza sostanziale tra le due diverse elezioni:
nel secondo caso (referendum) si tratta di una previsione dovuta all'esistenza del quorum e, quindi, opportunamente regolata per impedire alterazioni del risultato finale che dipende anche dal livello di partecipazione;
nel primo caso, invece (elezioni politiche), non essendo previsto il quorum, il non ritiro o la restituzione sono ininfluenti ai fini del risultato che è dato dai soli voti validi.”


Il sottoscritto non ignora affatto la differenza tra le due elezioni e dell’esistenza del quorum e la facoltà dell’elettore di rinunciare alla scheda viene dall’art. 75, comma 4 della Costituzione (che non cito).
Dovendo io attenermi alle “Istruzioni degli uffici di sezione”, che conoscerà bene avendo fatto il presidente di seggio elettorale, e non essendo menzionata la facoltà dell’elettore di rifiutare la scheda elettorale, sono io che interpreto la legge (perché la legge va interpretata) e decido che l’elettore non verbalizza nessun reclamo che esprima opinioni o dissensi di tipo politico.

 

Riforme > Poter interpretare la legge non significa disporre di un potere illimitato, in quanto lei potrebbe benissimo sbagliare ed è per questo che ha in ogni caso l'obbligo di motivare. Chi più di un giudice ha il potere d'interpretare? Ma anche per i giudici non basta la decisione, essendovi anche l'obbligo della motivazione. E' di questi giorni la scadenza termini a causa del mancato deposito delle motivazioni da parte di un giudice. E se una persona condannata può uscire dal carcere per una mancata motivazione, ora lei vuole sostenere che un Presidente di seggio può decidere quello che vuole senza dover rendere conto a nessuno?
Ad ogni buon conto, circa alcuni obblighi di motivazione che in qualche modo potrebbero essere applicati alla situazione, le ricordo l'art. 44 commi 7 ed 8:
 

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.
8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò
è dato atto nel processo verbale.

 
Ed anche l'art. 66:

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione. 


Si veda anche, infine, circa la
provvisorietà delle decisioni del Presidente di seggio, quanto riportato nelle "Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione" relative alle politiche del 2006:

§ 6. — Potestà di decisione del presidente dell’Ufficio elettorale di sezione.
Il presidente decide, udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, nonchè sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).
La sua decisione, peraltro, è provvisoria.
Infatti, il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni è riservato, rispettivamente, alla Camera dei deputati (art. 87 del testo unico n. 361) ed al Senato della Repubblica (art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)


Riforme > “Per altro, per ottenere l'effetto desiderato, sarebbe sufficiente prendere la scheda in mano, chiuderla immediatamente e restituirla al Presidente di seggio, il quale sarebbe così costretto ad annullarla (perché andrebbe intesa come voto al di fuori della cabina) e verbalizzare il tutto. ”
 

La legge elettorale n. 361 all’art. 62 comma 1 recita:
“Se l’elettore non vota entro la cabina, il presidente dell’ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l’elettore non è più ammesso al voto”

Mi dice dove sta scritto che devo verbalizzare il tutto? Io non verbalizzo nulla. La nullità della scheda si dichiara solo ed esclusivamente vidimando la stessa con le firme del presidente e di due scrutatori e inserendo la scheda in una apposita busta, senza alcuna verbalizzazione.

 

Riforme > Per quanto sopra ricordato, lo deve fare nel momento in cui un qualsiasi elettore o qualsiasi componente l'Ufficio elettorale potrebbe mettere in dubbio l'operato dell'Ufficio elettorale. Con tutta franchezza, a me non è mai capitato di poter porre termine ad una contestazione (per intenderci: "il Presidente sono io e arrivati a questo punto decido così") senza verbalizzare nulla. Perché se così non fosse, lei potrebbe strappare di mano le schede a tutti gli elettori dichiarandole nulle per una motivazione che, non essendo verbalizzata, non esisterebbe. Le sue decisioni non sarebbero più provvisorie, bensì definitive.
 

 

Riforme > “Questa affermazione non sta scritta da nessuna parte. Viene continuamente ribadita senza alcun riferimento normativo e non è ricavabile da alcun disposto combinato.”
 

Mi viene il dubbio che Lei non abbia fatto il presidente di seggio, o se l’ha fatto veramente non si è letto le circolari che il Ministero degli Interni ovvero la prefettura invia ai seggi elettorali. Gliene cito una del 2002 e che riguarda una consultazione referendaria:

“Circolare del Ministero dell’Interno, diramata ai Prefetti per essere indirizzata ai Presidenti di seggio, nella quale testualmente era scritto:
Alcuni gruppi politici hanno diramato sulla stampa quotidiana un invito agli elettori affinché richiedano al presidente di seggio, in occasione delle operazioni di voto del referendum costituzionale di domenica 7 ottobre p.v., che venga fatta verbalizzare una dichiarazione con la quale si contesta la validità e la legalità della consultazione a causa, in sostanza, della presunta scarsa pubblicità data alla stessa.
Al riguardo si ritiene che tali dichiarazioni, concernendo le modalità di svolgimento della propaganda referendaria, non possano essere assunte a verbale, non rientrando nella fattispecie dei reclami, proteste e contestazioni, afferenti alle operazioni elettorali di cui all’art. 74 comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.  Si pregano, pertanto le ss.ll. di rappresentare quanto sopra ai presidenti di seggio. Sottolineando la necessità di dare corretta applicazione al suddetto disposto normativo, come nei sensi indicati , e richiamando altresì l’attenzione sulle disposizioni del paragrafo 7 della pubblicazione n. 2 “Referendum” curata dal Ministero dell’Interno, recante “istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione”.
Dovrebbe sapere bene che dobbiamo attenerci a quanto ci dice il Ministero a riguardo, vogliamo dire che è a discrezione del presidente seguirla oppure no? Io do la scheda all’elettore, se non la vuole e mi fa perdere tempo nelle operazioni di voto, lo faccio allontanare.

 
Riforme > Una circolare del Ministero non può cambiare la legge, compreso l'art. 74 che non dice nulla riguardo ai presunti limiti di oggetto indicati. Quello che sta scritto in quella Circolare è totalmente inventato e non supera legge.
E dal mio punto di vista, non vedo l'ora di vedere applicata una simile circolare, perché si aprirebbero ben altre prospettive.
E se fossi ancora Presidente di seggio, non avrei esitazione nel precisare che si è disposto in maniera diversa di quanto previsto nell'eventuale circolare in quanto ritenuta in palese contrasto con le disposizioni di legge.
Che facciamo, quando c'è da andare contro l'interesse degli elettori siamo tutti capaci d'interpretare, e quando si è di fronte ad un atto sub-legislativo, tutti con la coda fra le gambe?

 

Riforme > “Per altro, proprio il riferimento ad un obbligo del segretario (è lui ad essere sanzionato e non il Presidente) esclude che possa essere il Presidente a decidere per il sì o per il no, a meno che non se ne assuma la responsabilità mettendolo a verbale.
Ripeto: è il segretario che non può rifiutarsi. E' a lui che è infatti rivolta la sanzione. Nessun rallentamento delle operazioni se tutti svolgono i compiti a loro assegnati dalla legge.”
 

Il segretario è tenuto a verbalizzare reclami e/o proteste di elettori ed è il presidente che decide se farli mettere a verbale oppure no e non il segretario di sua spontanea volontà. Il segretario non ha alcun potere decisionale. Il reclamo viene presentato al presidente che poi lo passa al segretario per metterlo a verbale. In quel caso se il segretario si rifiuta di mettere a verbale si applica il famoso art. 104 della legge elettorale.
Nel caso in cui un elettore presenti un reclamo direttamente al segretario per farlo mettere a verbale egli non può accettarlo.

  

Riforme > Mi sembra evidente che quello su cui non ci intediamo è la presunta disponibilità a giudicare delle proteste.
Sarà pure una lettura cavillosa, ma non sta scritto da nessuna parte che:
il segretario viene sanzionato quando, laddove il Presidente di seggio abbia giudicato ammissibili le proteste degli elettori, questi si rifiuti di metterle a verbale.
Mi scusi, ma tutto questo poema, dove l'ha letto? Come lo ha ricavato?
Non è che le cose, una volta tanto, sono molto più semplici, e c'è solo l'interesse (non da parte sua, ovviamente, ma da parte di chi manca solo che pretenda di eleggersi senza neanche il bisogno di elezioni farsa) a fare confusione?
C'è un signore che svolge il ruolo di segretario e che durante le operazioni di voto non fa quasi nulla, per cui ha tutto il tempo di prendere nota delle proteste e dei reclami degli elettori. Come dire, un articolo semplice semplice per permettere agli elettori d'inviare delle proteste alle Camere le quali poi si pronunzieranno.

 

Riforme > “In questo caso specifico il Presidente di seggio che ha contattato le ha dato un'interpretazione corretta. In questo caso, infatti, ciò che l'elettore può chiedere è che si notifichi l'omessa verbalizzazione, intendendo questa come violazione delle operazioni del seggio. ”

 

Per i motivi descritti non esiste l’omessa verbalizzazione quindi l’ufficiale giudiziario non accoglierà nessun tipo di reclamo.

 

Riforme > Ripeto, se lei non avesse l'obbligo di lasciare traccia di ogni operazione che prevede un'attività interpretativa per tutte le questioni che, a torto o a ragione, sono contestabili, in quanto ipotizzate come possibili dalla legge, lei non sarebbe un Presidente di seggio, ma una sorta di Dio in terra che non deve rispondere di tutte le decisioni prese.
Il che, credo converrà anche lei, è altamente improbabile. In modo particolare per tutto quanto ricordato all'inizio.

 

Riforme > “Molto semplicemente, mostrarsi disponibili a togliersi dai piedi nel più breve tempo possibile, anche e soprattutto nel caso di resistenza da parte del Presidente di seggio, e segnalare che una volta usciti di lì verrà sporta denunzia e, quindi, una volta fuori, farlo veramente.”

 

Una volta che il ministero mi manda una circolare con sopra scritto che l’elettore non ha il diritto di rifiutare la scheda e una circolare simile alla precedente riguardo alla verbalizzazione di dichiarazioni non inerenti alle operazioni di voto, ce lo accompagno direttamente io l’elettore a sporgere denunzia.

 

Riforme > Non vedo l'ora di essere quell'elettore. E non perché ce l'avrei con il Presidente di seggio, bensì perché avrei in mano un foglio di carta in più con il quale fare ben altre contestazioni.

 

Riforme > “…fossi nel Presidente di seggio che ha contattato non mi sentirei così tranquillo nel tenere comportamenti che potrebbero essere successivamente sanzionati.”

 

Le ricordo ancora che se il ministero mi invita a non verbalizzare alcun reclamo io non verbalizzo e qualora l’elettore indugi verrà allontanato. Le assicuro che questo mio comportamento non verrà sanzionato perché è frutto di una disposizione del ministero.

 

Riforme > Ripeto, lei dovrebbe comunque verbalizzare la "mancata verbalizzazione" per segnalare l'applicazione dell'eventuale circolare di fronte alla protesta dell'elettore "Tal dei Tali". Come anche sarebbe da motivare l'allontanamento dell'elettore.
Perché se no, ri-ripeto, in assenza di quest'obbligo, lei potrebbe abusare della propria posizione e, quindi, in ipotesi: annullare le schede di qualsiasi elettore inventandosi che il voto è stato per un attimo visibile a tutti; rifiutare anche le verbalizzazioni inerenti le cosiddette operazioni del seggio; ecc. ecc. il tutto senza dover rendere conto a nessuno.
Ma per quanto ribadito anche nelle "
Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione" relative alle politiche del 2006, le decisioni del Presidente di seggio sono soltanto provvisorie.

 

Un’altra discussione bisogna fare per quello che chiamano “diritto di rifiutare la scheda”, che non è contemplato nella legge. Su questo aspetto sicuramente si pronuncerà il ministero.
Se non ricordo male sui verbali non vi è alcuna sezione in cui inserire il numero di schede che l’elettore ha rifiutato (questo aspetto però non lo ricordo bene), se così fosse  io presidente che decido di far valere questo diritto mi troverei, durante la fase di scrutinio, a non poter proseguire per il mancato riscontro del numero di voti con quello dei votanti. Sa bene che i conti devono tornare e in questo caso il presidente si troverebbe in difficoltà.
Allora, se mancasse l’apposita sezione citata prima io presidente metto a verbale che non faccio valere il diritto di rifiutare la scheda per i motivi su indicati e ne do comunicazione all’ufficiale giudiziario.


Riforme > la scheda rifiutata o restituita viene ovviamente annullata, come per altro richiesto nella motivazione, allo stesso identico modo di quelle che potrebbero essere da lei annullate per i motivi sopra descritti. I conti tornano

 

Con questo non dico che sono contrario a questo tipo di protesta, ma voglio evitare ammassi di gente fuori e dentro il seggio ed eventuali litigi.
Ma sono sicuro che con 5 schede da votare e verbalizzare il reclamo di ogni elettore su 10 verbali (le ricordo che sono in doppia copia) creerà notevoli rallentamenti nelle operazioni di voto i quali potrebbero causare litigi al di fuori dal seggio  cosa che nel mio seggio non deve avvenire.
Si ricordi il macello successo nel 2001 nelle famose elezioni con 7 schede causato dai rallentamenti nelle operazioni di seggio.
Se un elettore ha deciso di non votare se ne resti a casa perché l’astensionismo fa più effetto al politico.

 
Riforme > Guardi che quello che si sta ora proponendo è già stato fatto nel 2001, nella situazione di caos da lei appena descritta, con la restituzione della sola scheda Camera-uninominale e votando le altre.
Non ci fu nessun problema: mi misi da una parte per scrivere due copie che furono poi allegate ai verbali relativi la scheda restituita. Per evitare di scrivere sul posto, il consiglio è quello di arrivare nei seggi con le due copie già pronte per essere allegate.
Riguardo agli effetti politici, questo lo lasci decidere ad ognuno di noi. Io so solo che in seguito a quella verbalizzazione ho ottenuto che la Giunta delle elezioni si occupasse anche delle mie contestazioni.
Mi ha dato ovviamente torto, visto che ad essere accusati delle violazioni compiute erano gli stessi che giudicavano.
Ma se permette, preferisco avere torto e dimostrare che il Re è nudo, con atti che rimangono e che possono essere utilizzati per sensibilizzare l'opinione pubblica, piuttosto che non contare del tutto nulla rimanendo a casa.

 

Sicuro della pubblicazione di questa mia cordiali saluti


Riforme > Grazie per l'attenzione e con i più cordiali saluti.
              Franco Ragusa


Segue corrispondenza. Nella speranza di aver ben operato, nell'interesse della discussione e dell'altra parte (Se vuole può inserire nel sito questo scambio di opinioni, magari mettendole insieme tutte in modo da essere più comprensive), nel taglia e cuci delle parti essenziali.


> § 6. — Potestà di decisione del presidente dell’Ufficio elettorale di sezione.
> Il presidente decide, udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori, sopra
> tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della
> sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati, non-
> chè sulle contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo comma, ed art. 71,
> primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361).
> *La sua decisione, peraltro, è provvisoria*.
> Infatti, il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in
> generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni è riservato,
> rispettivamente, alla Camera dei deputati (art. 87 del testo unico n. 361) ed al
> Senato della Repubblica (art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)

Conosco bene queste istruzioni.
Da questo passaggio si evince che è comunque il presidente di seggio che decide se verbalizzare o meno e non il segretario, quindi non è possibile appellarsi all'art. 104 della legge elettorale come molti vorrebbero fare.
La protesta che molti voglioni mettere in atto è quello di rifiutare la scheda e mettere a verbale, Lei però nella sua risposta mi dice che:

"la *scheda rifiutata* o restituita *viene* ovviamente *annullata*, come per altro richiesto nella motivazione, allo stesso identico modo di quelle che potrebbero essere da lei annullate per i motivi sopra descritti."

Se la scheda rifiutata viene annullata va bene, ma a che serve allora questo tipo di protesta? Comunque quella scheda andrebbe a favore di chi vince (da come dicono).
Non sarebbe meglio starsene a casa o trovare altri tipi di protesta più eclatanti?


Riforme >
Premesso che rimango convinto della semplicità della disposizione di legge riguardo agli obblighi del segretario (una previsione finalizzata a protocollare, allo stesso modo di un banale Ufficio Protocollo, tutte le eventuali comunicazioni degli elettori), devo purtroppo darle atto che, come segnalato anche in home-page del sito, gira un appello che contiene molti errori e che, detto francamente, sta solo creando problemi.
Per cui nessun problema nel ribadire che il premio di maggioranza viene assegnato tenendo conto delle sole schede valide, e che nessuna scheda restituita o rifiutata potrà contribuire a cambiare questo risultato.
L'obiettivo della proposta non è certamente quello d'inventarsi chissà che cosa, ma soltanto ribadire che non ci sono le condizioni "legali" per poter usufruire appieno del diritto di voto. Da qui, far pronunziare le Camere (viste le prerogative a loro assegnate dalla costituzìone in materia di verifica dei poteri), circa le questioni sollevate, utilizzando l'art. 87, così come appunto fatto nel 2001.
A cosa serve tutto ciò?
Come ho già scritto, un conto è non contare nulla rimanendo a casa o annullando la scheda senza lasciare nulla agli atti; un altro è poter sollecitare l'interesse dell'opinione pubblica utilizzando gli strumenti consentiti per poter dimostrare che "il Re è nudo".
 

Come vede i suoi reclami sono stati respinti dalla camera dei deputati con la motivazione che il reclamo che Lei ha presentato non è inerente alle operazioni svolte all'interno del seggio elettorale ed è la stessa cosa che diceva la circolare del ministero.
Ora questa risposta della camera va a favore del presidente che non è tenuto a verbalizzare.

 

Riforme > Qui sbaglia. L'archiviazione è stata disposta per ragioni di merito. Ed infatti andrò nel seggio con in mano quell'atto che dimostra la possibilità di fare proteste per questioni diverse le mere operazioni elettorali. Se la Camera ha ritenuto legittimi tutti i passaggi per i quali nel mio caso, nel 2001, è stato applicato l'art. 87, come e perché un presidente di seggio potrebbe mettere in discussione una competenza "così esclusiva" al punto che tutti i ricorsi presentati ai tribunali amministrativi e ordinari vengono rigettati per "difetto di giurisdizione"?
La Camera non ha archiviato il mio esposto perché non riguardava le operazioni di voto (in tal caso lo avrebbe ritenuto inammissibile), ma perché ha ritenuto non valide le mie argomentazioni circa la contestazione fatta (l'imputato che giudicava se stesso).
Nell'atto da me ricevuto c'è tanto di richiamo alla seduta della Giunta che ha trattato la questione. E io stesso ho ricevuto l'estratto della seduta relativa alla trattazione delle questioni da me sollevate. Di tutto si parla, meno di un esposto che trattava di questioni non inerenti le operazioni di voto.

 

Le do ragione sul documento della camera, ovviamente ho sbagliato io a rispondere su quel documento.
Sabato 12 alle ore 16:00 se non troverò comunicazioni inerenti a questo fatto, ne  farò una io di comunicazione al messo comunale che la trasmetterà a chi di dovere per sapere come comportarmi in merito, una volta ricevuta la risposta dall'organo competente in cui sarà scritto che non posso accettare reclami non inerentii alle operazioni di voto, la stessa risposta l'appenderò al di fuori del seggio in modo che tutti, prima di entrare, la possano leggere e non creare disturbo poi all'interno del seggio. Ovviamente metterò a verbale il tutto. Poi se l'elettore non è d'accordo può andare dal messo comunale ovvero dai carabinieri per fare le proprie rimostranze. Se ne discuterà poi in altre sedi, con conseguente delusione dello stesso elettore.

 

Riforme > Premesso che per le elezioni del 2006 non mi risultano comunicazioni come da lei auspicate (per inciso: non sono neanche riuscito a trovare riferimenti certificati alla circolare del 2001 da lei citata per il referendum costituzionale; e con ciò non dico che non ci sia mai stata, ma che potrebbe non essere più stata riproposta in seguito), per i fini della protesta che il sito Riforme Istituzionali propone l'importante è che rimanga traccia della protesta, sia che venga verbalizzata, sia che il Presidente di seggio si esprima per la non accettazione sulla base  ecc. ecc.
Far pronunziare le Camere circa la legittimità o meno della protesta potrebbe infatti aprire altre prospettive per quanto riguarda i ricorsi ad altro giudice, di fatto ora preclusi.
Altro che delusione!
Ad ogni buon conto, ho inviato anch'io richieste al Ministero dell'Interno riguardo alle informazioni da dare ai componenti degli uffici elettorali.
L'ultima con Raccomandata.

 

Mi tolga una curiosità, la sua intenzione alle prossime elezioni, oltre il fatto di voler far verbalizzare alcune questioni, qual è? quella di rifiutare la scheda? quella di farla annullare dal presidente? oppure vota tranquillamente?
Giusto per capire cosa voglia fare un elettore che vuole fare un certo tipo di protesta piuttosto che un altro che va al seggio a dire cose campate in aria.

 
Esattamente quello che è già stato fatto nel 2001.
Laddove le ragioni della protesta riguardino i simboli presenti sulla scheda si tratterà, ovviamente stiamo disquisendo di questioni comportamentali di fatto formali, di una restituzione dovuta alla convinzione che la scheda non sia conforme alla Costituzione (non è prevista l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, viste le prerogative del Capo dello Stato in ordine alla nomina di questi, e, quindi, ci si rifiuta di votare con una scheda che presenta simboli che di fatto estorcono agli elettori un'indicazione in tal senso). Si chiederà di considerare la scheda restituita non valida ai fini del voto.
 
Laddove, invece, la protesta riguardi profili d'incostituzionalità delle legge elettorale, si può decidere per il non ritiro o per la restituzione (considerata la concomitanza delle amministrative per molti elettori, è evidente che conviene ritirarle tutte per poi chiedere la sola restituzione delle schede per le elezioni politiche, in quanto ciò costringerebbe l'Ufficio elettorale ad affrontare con serietà la questione. Un conto è infatti dire "
se la mette così non le consegno nessuna scheda", intimorendo l'elettore; un altro è dover compiere gesti di autorità per farsi riconsegnare tutte le schede o altro). Anche in questo caso, si chiederà di considerare la scheda restituita non valida ai fini del voto.
 

La Ringrazio


Grazie a Lei
         Franco Ragusa




Un Presidente di seggio ribadisce...




Scritto da www.riforme.info   

venerdì 21 marzo 2008 18:31

Caro Signor Ragusa,
mi permetto di disturbarla ancora una volta.
Io Le scrissi in merito alla possibilità di rifiutare la scheda elettorale e Lei mi diede delle risposte molto esaurienti in merito.
Vorrei sottoporLe una risposta che ho ricevuto da un presisdente di seggio, in merito alla discussione sul rifiuto della scheda elettorale.

Cito: <<Sono presidente di seggio dal 2001 e, per quanto riguarda le elezioni politiche e amministrative, non c'è nessuna legge che descriva il diritto dell'elettore di rifiutare una scheda elettorale.
Io devo attenermi a quanto scritto sulle "istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione - pubblicazione n. 6 -elezioni politiche" e questo fantomatico diritto non è riportato, cosa che invece è riportata nelle stesse istruzioni ma nella pubblicazione n. 2 quella riguardante i referendum. Quindi solo in caso di referendum un elettore può avvalersi della facoltà di non ritirare una scheda e a seguito di ciò verrà annotato il fatto che l'elettore non ha votato sugli elenchi e nessuna annotazione dovrà essere fatta sui verbali.

 

Il presidente di seggio in questione sembra ignorare una differenza sostanziale tra le due diverse elezioni:
nel secondo caso (referendum) si tratta di una previsione dovuta all'esistenza del quorum e, quindi, opportunamente regolata per impedire alterazioni del risultato finale che dipende anche dal livello di partecipazione;

nel primo caso, invece (elezioni politiche), non essendo previsto il quorum, il non ritiro o la restituzione sono ininfluenti ai fini del risultato che è dato dai soli voti validi. Per altro, per ottenere l'effetto desiderato, sarebbe sufficiente prendere la scheda in mano, chiuderla immediatamente e restituirla al Presidente di seggio, il quale sarebbe così costretto ad annullarla (perché andrebbe intesa come voto al di fuori della cabina) e verbalizzare il tutto.
 

E' inutile attaccarsi all'art. 104 della legge elettorale perchè il segretario è tenuto a verbalizzare reclami e/o proteste da parte di elettori solo ed esclusivamente per fatti riguardanti lo svolgimento delle operazioni all'interno del seggio.


Questa affermazione non sta scritta da nessuna parte. Viene continuamente ribadita senza alcun riferimento normativo e non è ricavabile da alcun disposto combinato.
Per altro, proprio il riferimento ad un obbligo del segretario (è lui ad essere sanzionato e non il Presidente) esclude che possa essere il Presidente a decidere per il sì o per il no, a meno che non se ne assuma la responsabilità mettendolo a verbale.
Altresì, anche l'eventuale rifiuto del segretario dovrebbe comunque comparire a verbale (motivi del rifiuto alla richiesta di applicazione dell'art. 104 da parte dell'elettore "Tal dei Tali"). E' la previsione della sanzione che lo impone per consentire, a chi potrebbe comminare la sanzione, di poter valutare la correttezza delle scelte compiute nei confronti di una richiesta proveniente da un elettore che, anche ammessa l'esistenza di limiti, è prevista dalla legge. Perché se così non fosse, i segretari di seggio potrebbero rifiutarsi di verbalizzare qualsiasi cosa.

 

Anche l'ufficiale giudiziario è tenuto a notificare al presidente reclami e/o proteste inerenti alle sole operazioni del seggio e non ad opinioni degli elettori.


In questo caso specifico il Presidente di seggio che ha contattato le ha dato un'interpretazione corretta. In questo caso, infatti, ciò che l'elettore può chiedere è che si notifichi l'omessa verbalizzazione, intendendo questa come violazione delle operazioni del seggio. Per altro, questo articolo è la dimostrazione che laddove il legislatore ha voluto delimitare la protesta e il reclamo l'ha fatto; dove non l'ha fatto, è perché evidentemente non ha voluto porre limiti che avrebbero, questi sì, aperto contenziosi insanabili.

 

I presidenti di seggio sono tenuti ad adottare tutti i mezzi affinchè le operazioni di voto si svolgano speditamente come a loro richiesto quindi, a meno di informative da parte delle prefetture che consentano il diritto di rifiutare la scheda, tutti i presidenti non metteranno nulla a verbale e allontaneranno gli elettori che rallentino le operazioni di voto, cosa che farò io.>>

 
Ripeto: è il segretario che non può rifiutarsi. E' a lui che è infatti rivolta la sanzione. Nessun rallentamento delle operazioni se tutti svolgono i compiti a loro assegnati dalla legge.
All'elettore è consentito fare proteste e reclami che, è bene ripeterlo, anche ammessa la tesi dell'esistenza di limiti di contenuto, in ogni caso impongono la verbalizzazione, sia che vengano accettate, sia che vengano rifiutate (motivi del rifiuto alla richiesta di applicazione dell'art. 104 da parte dell'elettore "Tal dei Tali"). Essere componenti di un Ufficio elettorale non conferisce poteri da "Dio in terra".
Sta quindi ai Presidenti decidere se perdere tempo o no per compiere atti in ogni caso dovuti.
 

Le chiedo di darmi un ulteriore aiuto nell'interpretazione di queste parole e nel comportamento da tenere in caso si incontri un presidente di seggio analogo.

 
Molto semplicemente, mostrarsi disponibili a togliersi dai piedi nel più breve tempo possibile, anche e soprattutto nel caso di resistenza da parte del Presidente di seggio, e segnalare che una volta usciti di lì verrà sporta denunzia e, quindi, una volta fuori, farlo veramente.
Avendo fatto anch'io il Presidente di seggio, e ben sapendo che non ci si può esimere dal verbalizzare le decisioni assunte in presenza di una possibile applicazione della legge (personalmente non ho mai fatto durare una discussione più di due minuti, ma per qualsiasi decisione presa verbalizzavo pure i sospiri), fossi nel Presidente di seggio che ha contattato non mi sentirei così tranquillo nel tenere comportamenti che potrebbero essere successivamente sanzionati.


La ringrazio per la cortese attenzione.
Cordiali Saluti
Giorgio


Grazie a lei.




Riforme Istituzionali, ma chi siete?




Scritto da www.riforme.info   

venerdì 21 marzo 2008 16:50

Salve

nel sito non è indicato (o almeno io non sono riuscita a trovarlo) chi sono le persone che lo hanno creato, lo finanziano, ne inseriscono e aggiornano i contenuti, etc. Tali informazioni sono abbastanza importanti perchè servono a dare legittimità al contenuto informativo che offrite, che tra l'altro è di grande rilievo pubblico e politico.

Oltre che a suggerire di mettere sul sito un link in cui si spiega chi sono i nomi, le associazioni, etc. dietro al sito, avrei piacere ad avere una risposta via e-mail con queste informazioni.

Ho letto con grande interesse la questione del Rifiuto di Voto ma non ho ancora capito se si può fare o meno e non potendo valutare la 'serietà' del sito non so quanto le informazioni che date siano affidabili.

In attesa di vostre risposte,

Elisa


Cara Elisa,

mi permetto di far osservare che la legittimità degli argomenti non è data dai Titoli posseduti, bensì dalla fondatezza o meno degli argomenti stessi.
E' sufficiente vedere cosa si verifica in prossimità di una decisione della Corte Costituzionale per comprendere che è praticamente impossibile trovare dieci costituzionalisti DOC, con tanto di cattedra universitaria, che vadano d'accordo.
Secondo la logica dei Titoli posseduti, dovrebbero per definizione avere tutti ragione e sostenere, quindi, tutti la stessa cosa; ma così, appunto, non è mai.

Premesso ciò, il curatore del sito, Franco Ragusa, nella sua breve carriera universitaria ha avuto modo di approfondire e superare le materie di Diritto Pubblico e Privato, nonché  Diritto Costituzionale, italiano e comparato, con specifici approfondimenti circa la "Giustizia Costituzionale". Incidentalmente (e forse ai fini delle sue curiosità è qualcosa che conta più di altre) ha svolto la funzione scrutatore e più volte quella di Presidente di seggio.
Per il resto, smessi gli esami all'università, tanto approfondimento che è proseguito negli anni pur svolgendo altra attività lavorativa.

Il sito Riforme Istituzionali è in rete dal 1996, all'inizio come area di approfondimento interna all'associazione "Malcolm X", per poi assumere i connotati attuali.
Per tutti gli appuntamenti politici, purtroppo troppi, che hanno attentato ai diritti, il sito ha sempre cercato di dare il proprio contributo per cercare di rendere più semplice la comprensione di temi non sempre alla portata di tutti, promuovendo anche iniziative in collaborazione con altre associazioni, in particolare con l'Associazione Progetto Diritti (per lo più costituita da avvocati particolarmente sensibili alle questioni inerenti la tutela dei diritti civili). Tra le iniziative di rilievo: il Comitato Politico per l'Astensione ai 7 Referendum radicali (nel 2000) che, nell'allora incredulità di tutti, riuscì ad ottenere il diritto all'accesso degli spazi di comunicazione politica anche per l'opzione dichiaratamente astensionista; e il Comitato per il No al Referendum sul Titolo V, mentre tutti gli altri per il NO facevano finta di fare campagna elettorale. Ovviamente, da non dimenticare l'analoga iniziativa nei seggi proposta alle elezioni del 2001, rifiuto di una sola scheda su tre e verbalizzazione, con la quale si riuscì ad ottenere dalla Giunta delle elezioni della Camera il pronunciamento su un esposto di un elettore.

Per quanto riguarda invece l'attività di approfondimento, è sufficiente fare una breve ricerca su Internet per trovare anche nei siti, come dire, "titolati", ampi riferimenti alle pagine di riforme.net (da poco è in linea anche riforme.info) o ad articoli di Franco Ragusa.
Ne segnalo soltanto alcuni:
http://www.camera.it/EventiCostituzione2007/cd_rom_studi/6_Dossier/dossier/dossier_580_5.pdf
http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/index.htm
http://www.camera.it/_referencedesknew/data/0comm1cate1.htm
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/biblioteca/adoc/docgiur/docnaz/index/riforma.htm
http://www.deiurepublico.it/demo/promo/Articoliarc.asp?art=20
http://www.giustizia.it/ministero/bcg/bibliografie/titolo_v_3.pdf
http://costituzionale.unipv.it/bettinelli/about1.html
http://www.unicz.it/LAVORO/DOSSIER01.htm

Ovviamente, Riforme Istituzionali non è né finanziato e né sostenuto da organizzazioni politiche.
Il perché, al di là di una precisa volontà in tal senso, lo si spiega facilmente con le battaglie "di principio", da sempre portate avanti, senza mai guardare agli interessi politici del momento.
Per cui, oggi è un vanto poter dire di essersi ritrovati da soli nel cercare di sensibilizzare gli elettori circa la possibilità concreta di non votare e lasciare, al tempo stesso, una verbalizzazione che potrà arrivare alla discussione del Parlamento. Per essere chiari, questa è un'iniziativa che ... o la si fa, o la si fa, senza che il segreto della cabina possa nascondere i ripensamenti dell'ultimo secondo.
E come si sa, le prese di posizione chiare e nette mal si conciliano con un sistema politico che cerca sempre di rimanere con un piede in due scarpe. Nulla di più normale, quindi, che da tutte le parti arrivino critiche e "colpi bassi".
Cordialmente
                    Franco Ragusa




Rifiuto o restituzione con verbalizzazione delle schede:

riferimenti normativi e prime indicazioni

ISTRUZIONI PER L’ELETTORE

1) andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e farsi vidimare

la scheda

2) NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla e

quindi rientra nel meccanismo del premio di maggioranza)

2) ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (dopo vidimata), dicendo:

'rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!'

3) pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda

4) esercitare,se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al verbale, un

commento che giustifichi il rifiuto (ad esempio, ma ognuno decida il suo motivo:

'nessuno dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta' – oppure: ‘perché nessun

partito ha nel suo programma il ripristino della sovranità monetaria costituzionale’)

(d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361 - art. 104, già citato) così facendo non voterete, ed

eviterete che il voto,nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il partito

con più voti.

_______________________________________________________________________________

Tratto da: http://www.riforme.info/noschede2008/19-rifiuto-schede/117-noschede-rifnorm:

Come sotto ricordato, il segretario di sezione è obbligato a verbalizzare qualsiasi reclamo

provenga dagli elettori.

Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione al torto ed

incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di

voto. Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei segretari a non

verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare di farsi

coinvolgere in accese ed inutili discussioni. Rivolgersi invece alla forza pubblica per

richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella sezione per

notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44

comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).

ISTRUZIONI PER IL PRESIDENTE DI SEGGIO

Da più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la possibilità di non

ritirare o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del

rifiuto o della restituzione.

Il dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i Presidenti di seggio

potrebbero facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo

d'iniziativa.

Di fronte ad una simile difficoltà si potrebbe agevolmente rispondere con una richiesta

analoga per il motivo opposto: dove sta scritto che all'elettore è fatto divieto di restituire la

Rifiuto o restituzione con verbalizzazione delle schede:

riferimenti normativi e prime indicazioni

scheda e l'impossibilità, quindi, di esigere la verbalizzazione dei motivi del gesto?

Neanche questo, appunto, sta scritto da alcuna parte. In linea di principio, quindi, in

assenza di divieti espliciti o desumibili dal combinato disposto di più norme, la presunzione

sta tutta a vantaggio di ciò che non è stato in alcun modo vietato.

Ma anche laddove si riuscisse a trovare un richiamo indiretto che potrebbe far presumere

l'esistenza di un divieto, trattandosi di attività interpretativa, si dovrebbe verificare la

compatibilità di questa attività interpretativa con il complesso delle norme che,

indirettamente, potrebbero, al contrario, far dubitare dell'esistenza del divieto

indirettamente ricavato.

Nel caso specifico, c'è un indubbio interesse dell'elettore ad esercitare il proprio diritto di

voto. Ma oltre che un diritto, l'esercizio di voto è anche un dovere civico (Art. 48 Cost.)

La prima questione che in tal senso si pone riguarda, evidentemente, la possibilità di poter

assolvere a questo dovere civico nella piena disponibilità dei diritti costituzionalmente

garantiti. E laddove il cittadino ritenga che i propri diritti siano stati in qualche modo lesi,

verificare l'esistenza o meno degli strumenti normativi, durante tutte le fasi del

procedimento elettorale, che consentano all'elettore, nell'esercizio del diritto-dovere, di

richiamare l'attenzione degli organi preposti.

Se questi strumenti non vi fossero ci sarebbe da gridare allo scandalo, ma il "caso" vuole

che ci siano. Non efficacissimi, ma neanche del tutto assenti.

Art. 104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n.

361 e successive modifiche:

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di

allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre

anni e con la multa sino a lire 4.000.000.

Ed anche:

art. 87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

e successive modifiche:

Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri

componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in

generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o

all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.”

Non solo, quindi, è per legge prevista, durante il procedimento elettorale, la possibilità per

gli elettori di avanzare proteste o reclami. A queste proteste viene dato, quanto meno sotto

il profilo formale, un rilevo particolare, al punto che la Camera dei Deputati si pronuncia.

Siamo cioè di fronte ad una vera e propria attivazione di un Organo costituzionale in

conseguenza di un atto che legittimamente può essere compiuto da ogni singolo elettore.

Tornando quindi al rifiuto o alla restituzione di una o più schede elettorali, nulla osta a che

la protesta possa riguardare questioni come la legge elettorale, eventuali dubbi circa la

correttezza della scheda elettorale ricevuta, o altri motivi che in ogni caso renderebbero di

fatto inutile, nella convinzione dell'elettore, l'espressione del voto.




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