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RIFIUTO SCHEDA VOTAZIONE NORMA Astensione
attiva/rifiuto della scheda: attenti!!!!
Il
dubbio è: E’ POSSIBILE RICHIEDERE CHE SI VERBALIZZINO SOLO
RECLAMI O PROTESTE SULLA CONDUZIONE DEL SEGGIO, NON OPINIONI O
DISSENSI DI TIPO POLITICO?
Grazie a Sale
del Mondo si può finalmente fare un po’
di chiarezza sull’astensione attiva e quanto ne deriva, ma non c’è
nulla di certo, in realtà:
“Da più
parti arriva la richiesta di un riscontro di legge puntuale circa la
possibilità di non ritirare o restituire le schede elettorali,
con conseguente verbalizzazione dei motivi del rifiuto o della
restituzione. Il dubbio, è che in assenza di una previsione
normativa chiara i Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere
in difficoltà chi volesse portare avanti questo tipo
d’iniziativa.
l’elettore
non ritira la scheda: vuol dire che non partecipa al voto e
questo viene annotato sulle pandette (non sul verbale)
l’elettore non
consegna la scheda: questo viene annotato sul verbale e
l’elettore è sicuramente passibile di sanzioni
amministrative (è detto chiaramente che chi non restituisce
la matita viene multato…. per la scheda la legge non dice niente,
ma potrebbero esserci anche conseguenze penali)
Nel caso
specifico, c’è un indubbio interesse dell’elettore ad
esercitare il proprio diritto di voto. Ma oltre che un diritto,
l’esercizio di voto è anche un dovere civico Per le elezioni
politiche la legge prevede per i non votanti che si astengono dal
voto (non vanno a votare) l’iscrizione nel casellario giudiziario
della menzione “NON HA VOTATO”, ma solo per le politiche,
non anche per le amministrative. Questa dizione però, è
stata inserita solo una volta (elezioni del 1948), poi la
norma è caduta in disuso.
Art. 104, comma
5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361 e successive modifiche: Il segretario dell’Ufficio elettorale
che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste
o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000. La norma si riferisce
alle disposizioni che impartisce il Presidente di Seggio. Non
qualsiasi elettore
Per concludere,
in attesa di studiare meglio quale o quali proteste avanzare nei
seggi, dei consigli utili.
Come sopra
ricordato, il segretario di sezione è obbligato a
verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori.
Benché forti di questa norma, evitare in ogni caso di
passare dalla ragione al torto ed incorrere nelle sanzioni previste
per chi turba il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Di fronte
all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza dei
segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado di
sostenere il confronto, evitare di farsi coinvolgere in accese ed
inutili discussioni. Rivolgersi invece alla forza pubblica
per richiedere l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può
avere accesso nella sezione per notificare al presidente proteste e
reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44 comma 4
D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche). La forza
pubblica è alle dirette dipendenze del Presidente di seggio
che può anche ordinare l’arresto di chi disturba il regolare
andamento delle elezioni; ma il più delle volte esecita solo
di potere di chiamare la forza pubblica per far allontare l’elettore.
Se si ‘notifica’ per il tramite dell’Ufficiale giudiziario un
‘reclamo’ o un ‘esposto’ questo viene allegato al verbale e
si riferisce ad irregolarità nella conduzione e gestione del
seggio allora la magistratura apre una indagine nei confronti dei
componenti del seggio, primo tra tutti il Presidente.
Conclusioni:
questo tipo di protesta non produce alcun risultato,
pretendere di far inserire a verbale dichiarazioni del tipo “non
voto perchè sono tutti stronzi” non è possibile: non
voti e basta…… disegnare oscenità sulla scheda: un’altra
stronzata, perchè al momento dello scrutinio il Presidente
dichiara “scheda nulla” e basta e la scheda va nel pacchetto
delle schede nulle, insieme a quelle votate per due partiti o
qualcos’altro che non rende intellegibile il voto.
Chi non vuole
votare, quindi, deve SOLO accontentarsi di far eleggere i deputati e
i senatori da quelli (magari pochi o pochissimi) che andranno a
votare. Se poi vuole andare sui giornali: si mette un cartello al
collo “non andate a votare” e si presenta davanti alle
scuole dove ci sono i seggi elettorali. Viene subito arrestato, ma
finisce sui giornali; sta due o tre giorni dentro e poi viene
rilasciato…… in attesa di giudizio.
N.B. LE
SCHEDE BIANCHE O NULLE NON RIENTRANO NEL COMPUTO DEL PREMIO DI
MAGGIORANZA!
Miglior risposta - Scelta dai votanti
NON ESISTE!! Non trovi l'articolo
perchè non esiste!! Il potenziale diritto che viene vantato è
un'interpretazione -..molto forzata- della norma che hai riportato.
NON ESISTE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA e, tanto per chiarire
un'altra bufala che gira in sti giorni, LA SCHEDA NULLA NON VA A
VANTAGGIO DI NESSUNA COALIZIONE. Riferimenti:
Pollici versi, abbiate la coerenza
almeno di leggere la legge elettorale..
Elezioni,
schede elettorali e normativa costituzionale.
Nei
due
precedenti post
pubblicati sulle future elezioni, da questo blog partiva un invito ad
astenersi dal voto facendo però vidimare il certificato
elettorale, una sorta di ostruzionismo, di rifiuto, verso questa
classe politica e il loro modo di fare politica. Ieri una lettrice
dei suddetti post, l'amica
Rita Pani
del blog R-ESISTENZA-INFINITA ,
che ringrazio per il suo autorevole intervento, ha fatto un po di
chiarezza sull'astensionismo attivo (rifiuto della scheda) e su come
si esprime la Costituzione in merito a questo tipo di iniziativa.
Credo sia un argomento che stia particolarmente a cuore, non solo al
caro amico Vigneto ma
a tutto il popolo dei blogger, e volendo dare una maggiore visibilita
al commento di cui sopra, ho sentito la necessità di farne un
post, ecco cosa dice Rita:
-"Da
più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge
puntuale circa la possibilità di non ritirare o restituire le
schede elettorali, con conseguente verbalizzazione dei motivi del
rifiuto o della restituzione. Il
dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i
Presidenti di seggio potrebbero facilmente mettere in difficoltà
chi volesse portare avanti questo tipo d'iniziativa. 1)
l'elettore non ritira la scheda: vuol dire che non partecipa al voto
e questo viene annotato sulle pandette (non sul verbale) 2)
l'elettore non consegna la scheda: questo viene annotato sul verbale
e l'elettore è sicuramente passibile di sanzioni
amministrative (è detto chiaramente che chi non restituisce la
matita viene multato.... per la scheda la legge non dice niente, ma
potrebbero esserci anche conseguenze penali) Nel caso specifico, c'è
un indubbio interesse dell'elettore ad esercitare il proprio diritto
di voto. Ma oltre che un diritto, l'esercizio di voto è anche
un dovere civico (Art.
48 Cost.)
per le elezioni politiche la legge prevede per i non votanti che si
astengono dal voto (non vanno a votare) l'iscrizione nel casellario
giudiziario della menzione "NON
HA VOTATO",
ma solo per le politiche, non anche per le amministrative. questa
dizione però, è stata inserita solo una volta (elezioni
del 1948),
poi la norma è caduta in disuso. Art.
104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361
e successive modifiche: Il segretario dell'Ufficio elettorale che
rifiuta di inserire
nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni
e con la multa sino a lire 4.000.000.
La norma si riferisce alle disposizioni che impartisce il Presidente
di Seggio.
non qualsiasi elettore Per concludere, in attesa di studiare meglio
quale o quali proteste avanzare nei seggi, dei consigli utili. Come
sopra ricordato, il segretario di sezione è obbligato a
verbalizzare qualsiasi reclamo provenga dagli elettori. Benché
forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione
al torto ed incorrere nelle sanzioni previste per chi turba il
regolare svolgimento delle operazioni di voto. Di
fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla riluttanza
dei segretari a non verbalizzare, e laddove non ci si senta in grado
di sostenere il confronto,
evitare
di farsi coinvolgere in accese ed inutili discussioni.
Rivolgersi invece alla forza pubblica per richiedere l’intervento
dell’ufficiale giudiziario che può avere accesso nella
sezione per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle
operazioni della sezione (art. 44 comma 4 D.P.R. 30 marzo 1957, n°
361 e successive modifiche). La
forza pubblica è alle dirette dipendenze del Presidente di
seggio che può anche ordinare l'arresto di chi disturba il
rtegolare andamento delle elezioni;
ma il più delle volte esecita solo di potere di chiamare la
forza pubblica per far allontare l'elettore. Se si 'notifica' per il
tramite dell'Ufficiale giudiziario un 'reclamo' o un 'esposto' questo
viene allegato al verbale e si riferisce ad irregolarità nella
conduzione e gestione del seggio allora la magistratura apre una
indagine nei confronti dei componenti del seggio, primo tra tutti il
Presidente. Conclusioni:
questo tipo di protesta non produce alcun risultato, pretendere di
far inserire a verbale dichiarazioni del tipo "non voto perchè
sono tutti stronzi" non è possibile: non voti e
basta...... disegnare oscenità sulla scheda: un'altra
stronzata, perchè al momento dello scrutinio il Presidente
dichiara "scheda nulla" e basta e la scheda va nel
pacchetto delle schede nulle, insieme a quelle votate per due partiti
o qualcos'altro che non rende intellegibile il voto.
Chi non vuole votare, quindi, deve SOLO accontentarsi di far eleggere
i deputati e i senatori da quelli (magari pochi o pochissimi) che
andranno a votare. Se poi vuole andare sui giornali: si mette un
cartello al collo "non
andate a votare"
e si presenta davanti alle scuole dove ci sono i seggi elettorali.
Viene subito arrestato, ma finisce sui giornali; sta due o tre giorni
dentro e poi viene rilasciato...... in attesa di giudizio.
ESISTE
UN’ARMA LEGALE CONTRO QUESTA LEGGE INDECENTE E ANTIDEMOCRATICA!
Di seguito i
riferimenti legali. Tutto si basa su un uso “puntiglioso”
della legge:
Testo Unico
delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - Art. 104 -
Par. 5
5) Il segretario
dell’Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo
verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
sino a lire 4.000.000.
Illustro nei
dettagli il sistema da usare: 1) ANDARE A VOTARE, PRESENTARSI CON
I DOCUMENTI + TESSERA ELETTORALE E FARSI VIDIMARE LA SCHEDA 2)
ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (DOPO VIDIMATA),
dicendo: “Rifiuto la scheda per protesta, e chiedo che sia
verbalizzato” 3) PRETENDERE CHE VENGA VERBALIZZATO IL RIFIUTO
DELLA SCHEDA 4) ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO METTERE A VERBALE UN
COMMENTO CHE GIUSTIFICHI IL RIFIUTO (ad esempio “Nessuno dei
politici inseriti nelle liste mi rappresenta”)
COSI FACENDO NON
VOTERETE, ED EVITERETE CHE IL VOTO NULLO O BIANCO SIA CONTEGGIATO
COME QUOTA PREMIO PER IL PARTITO CON PIU’ VOTI
Dopo
che è stato dichiarato
inammissibile il ricorso al Tar
per l'incostituzionalità della legge elettorale, già
sono iniziate a girare in rete nuove proposte per far valere i
diritti dei cittadini elettori a far valere il proprio pensiero.
In
rete si trova una proposta (tra le tante) di protesta contro il
sistema elettorale italiano, da attuare direttamente nei seggi.
NON
VOTARE.
NON RITIRARE / RICONSEGNARE LE SCHEDE
ELETTORALI.
FAR
VERBALIZZARE LA DICHIARAZIONE CONTENENTE LE NOSTRE RAGIONI
(TIMBRATA
E FIRMATA DAL PRESIDENTE).
Testo
da scrivere o da allegare al Verbale della Sezione
Con
la sentenza N. 15 del 2008 di ammissibilità del referendum
abrogativo in materia di legge elettorale, la Corte Costituzionale,
pur premettendo di non poter esprimere in quella sede giudizio di
legittimità costituzione in riferimento alla legge di risulta
e alla legge elettorale vigente, non ha potuto esimersi dal segnalare
al Legislatore aspetti problematici in riferimento ad "una
legislazione che non subordina l'attribuzione del premio di
maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e/o di
seggi".
In seguito a questa esplicita forma di censura
della legge elettorale vigente, logica e correttezza costituzionale
avrebbero dovuto imporre, come prioritario, l'esame approfondito
della questione segnalata dalla Corte Costituzionale.
I limiti
presenti nell'attuale sistema di accesso al controllo di
costituzionalità delle leggi, però, sono tali da
impedire l'uso della normale via giudiziaria per poter sollevare la
questione di legittimità costituzionale della legge
elettorale, come per altro confermato dalla sentenza del TAR del
Lazio N.1855/2008. In assenza, quindi,
- di forme di
accesso alla Corte Costituzionale in grado di garantire al singolo
elettore di poter attivare il controllo di costituzionalità,
-
e visto, in ogni caso, il mancato pronunciamento della Consulta sulla
legge elettorale vigente che, soltanto, avrebbe potuto oggi
assicurare la correttezza delle elezioni per il rinnovo del
Parlamento,
- e vista la concreta possibilità che il
premio di maggioranza che verrà assegnato alla lista o alla
coalizione vincente potrebbe superare il 10%, mi trovo
costretta/o alla restituzione al Presidente di sezione della scheda
per l'elezione della Camera dei Deputati e, per analoghe ragioni,
della scheda per l'elezione del Senato della Repubblica, senza che
queste possano essere considerate valide ai fini del voto.
Altresì,
invito tutti gli organi competenti ad esaminare la questione e, nel
caso ne verificassero la fondatezza, ad agire di conseguenza non
proclamando validi i risultati della consultazione elettorale.
Ecco
le norme a sostegno di un tale comportamento:
Norme
per l'elezione della Camera dei deputati D.P.R. 30 marzo 1957, n
361 e successive modifiche
art. 87
comma
1.
Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della
elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo
sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami
presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio
centrale durante la loro attività o posteriormente.
art.
104
comma
5.
Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel
processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a
lire 4.000.000. art.
44
comma
4.
Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare
al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della
sezione.
Scritto
da www.riforme.info
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mercoledì
09 aprile 2008 18:39
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Buon
giorno, sono un Presidente di seggio. Nel mare magno di
proposte, inviti, suggerimenti circa le possibili forme di
protesta in occasione delle prossime elezioni, non riesco a
capire, pur avendo letto il Testo Unico sulla elezione della
Camera, pur avendo spulciato il "manuale" di istruzioni
per le operazioni del seggio e pur avendo chiesto all'ufficio
elettorale della mia circoscrizione, cosa devo fare esattamente di
fronte ad un elettore che, dopo essersi presentato al seggio,
rifiuti la consegna delle schede. In un post di altro pres. di
seggio letto su questo sito ho visto che l'autore annunciava che
non consegnerà la scheda all'elettore che, pertanto, non
risulterà tra i votanti. Ma se la legge (art. 12 DPR
299/2000) prevede la vidimazione della tessera elettorale e la
trascrizione del relativo numero nel registro dei votanti PRIMA
della consegna delle schede, come posso evitare di considerarlo
tra i votanti? Sono piuttosto confusa, soprattutto dopo che mi
sono sentita dire dall'ufficio elettorale esattamente il contrario
di ciò che prevede la norma sopra citata e cioè che
la tessera viene bollata DOPO che l'elettore ha votato e che
quindi, se rifiuta la scheda, la tessera non gli viene bollata,
non viene inserito nell'elenco dei votanti e l'unica conseguenza è
che, risultando che si è recato al seggio dal registro
degli elettori iscritti alla sezione, non potrà più
ripresentarsi per votare (questa info ovviamente mi è stata
data prima che controllassi la fonte normativa). Chiedo qualche
chiarimento, grazie.
Portando
avanti un'iniziativa di rifiuto/restituzione delle schede e
protesta verbalizzata per la quale si richiama l'applicazione
della legge, l'opinione di questo sito è evidentemente di
parte. Sicuramente, la procedura corretta da adottare è
quella da lei indicata, come peraltro viene sostenuto anche da una
circolare di questi giorni:
"OGGETTO:
Elezioni politiche e amministrative del 13 e 14 aprile 2008. -
Adempimenti inerenti alla fase di votazione e di scrutinio" ...
In particolare, com’è noto, a seguito dell’introduzione
della tessera elettorale personale a carattere permanente di cui
al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, potranno essere ammessi a
votare gli elettori muniti della suddetta tessera - unitamente ad
un documento di identificazione - solo dopo che il presidente
abbia controllato che sulla stessa non vi sia già il bollo
di un’altra sezione con la data dell’elezione in svolgimento,
che proverebbe che l’elettore ha già esercitato il
diritto di voto per la stessa consultazione. Conseguentemente
uno scrutatore dovrà apporre sulla stessa tessera
elettorale, all’interno di uno degli appositi spazi, il timbro
della sezione e la data, mentre un altro scrutatore provvederà
ad annotare anche il numero della tessera stessa nell’apposito
registro in dotazione al seggio (art. 12 D.P.R. n. 299/2000) ove
dovrà essere, altresì, riportato a fianco del numero
della tessera elettorale, il numero di iscrizione nella lista
elettorale sezionale del votante stesso (salvo il caso di elettori
non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di
legge, come i rappresentanti di lista, i componenti del seggio, i
militari, ecc.). Oltre all’annotazione nelle liste elettorali
sezionali gli scrutatori prenderanno nota sul registro delle
tessere elettorali – attraverso il sistema della “spunta”
numerica progressiva – anche del numero di elettori che – pur
avendo avuto annotato il numero della tessera elettorale nel
registro – non hanno partecipato, per qualsiasi motivo, ad una,
ad alcune o a tutte le consultazioni che si svolgono
contemporaneamente presso il seggio. ... Immediatamente
dopo, il presidente consegna all’elettore la matita copiativa e
le schede spiegate, raccomandandogli di non sovrapporle e di non
apporre più di un segno di voto sulle schede relative alle
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
Cordiali
saluti Franco Ragusa
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Scritto
da www.riforme.info
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sabato
22 marzo 2008 14:14
|
Caro
Signor Ragusa, visto che sono stato chiamato in causa, nella
lettera a Lei indirizzata con titolo “Un Presidente di seggio
ribadisce…”, esamino i punti che Lei mi contesta:
Riforme
> “Il presidente di seggio in questione sembra ignorare una
differenza sostanziale tra le due diverse elezioni: nel secondo
caso (referendum) si tratta di una previsione dovuta all'esistenza
del quorum e, quindi, opportunamente regolata per impedire
alterazioni del risultato finale che dipende anche dal livello di
partecipazione; nel primo caso, invece (elezioni politiche),
non essendo previsto il quorum, il non ritiro o la restituzione
sono ininfluenti ai fini del risultato che è dato dai soli
voti validi.”
Il
sottoscritto non ignora affatto la differenza tra le due elezioni
e dell’esistenza del quorum e la facoltà dell’elettore
di rinunciare alla scheda viene dall’art. 75, comma 4 della
Costituzione (che non cito). Dovendo io attenermi alle
“Istruzioni degli uffici di sezione”, che conoscerà
bene avendo fatto il presidente di seggio elettorale, e non
essendo menzionata la facoltà dell’elettore di rifiutare
la scheda elettorale, sono io che interpreto la legge (perché
la legge va interpretata) e decido che l’elettore non verbalizza
nessun reclamo che esprima opinioni o dissensi di tipo politico.
Riforme
>
Poter interpretare la legge non significa disporre di un potere
illimitato, in quanto lei potrebbe benissimo sbagliare ed è
per questo che ha in ogni caso l'obbligo di motivare. Chi più
di un giudice ha il potere d'interpretare? Ma anche per i giudici
non basta la decisione, essendovi anche l'obbligo della
motivazione. E' di questi giorni la scadenza termini a causa del
mancato deposito delle motivazioni da parte di un giudice. E se
una persona condannata può uscire dal carcere per una
mancata motivazione, ora lei vuole sostenere che un Presidente di
seggio può decidere quello che vuole senza dover rendere
conto a nessuno? Ad ogni buon conto, circa alcuni obblighi di
motivazione che in qualche modo potrebbero essere applicati alla
situazione, le ricordo l'art. 44 commi 7 ed 8:
7.
Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il
regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente,
uditi gli scrutatori, può, con ordinanza
motivata,
disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla
sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della
votazione. 8. Può disporre altresì che gli
elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non
rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano
allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e
siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli
altri elettori presenti. Di ciò è
dato atto nel processo verbale.
Ed
anche l'art. 66:
1.
Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via
provvisoria, facendolo
risultare dal verbale,
salvo il disposto dell'art. 87, sopra i reclami anche orali, le
difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della
sezione.
Si
veda anche, infine, circa la provvisorietà
delle decisioni del Presidente di seggio, quanto riportato nelle
"Istruzioni
per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione"
relative alle politiche del 2006:
§
6. — Potestà di decisione del presidente dell’Ufficio
elettorale di sezione. Il
presidente decide, udito, in ogni caso, il parere degli
scrutatori, sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che
siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui
reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati,
nonchè sulle contestazioni e sulla nullità dei voti
(art. 66, primo comma, ed art. 71, primo comma, del testo unico 30
marzo 1957, n. 361). La
sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti,
il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e,
in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle
singole sezioni è riservato, rispettivamente, alla Camera
dei deputati (art. 87 del testo unico n. 361) ed al Senato della
Repubblica (art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n.
533)
Riforme
> “Per altro, per ottenere l'effetto desiderato, sarebbe
sufficiente prendere la scheda in mano, chiuderla immediatamente e
restituirla al Presidente di seggio, il quale sarebbe così
costretto ad annullarla (perché andrebbe intesa come voto
al di fuori della cabina) e verbalizzare il tutto. ”
La
legge elettorale n. 361 all’art. 62 comma 1 recita: “Se
l’elettore non vota entro la cabina, il presidente dell’ufficio
deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e
l’elettore non è più ammesso al voto”
Mi
dice dove sta scritto che devo verbalizzare il tutto? Io non
verbalizzo nulla. La nullità della scheda si dichiara solo
ed esclusivamente vidimando la stessa con le firme del presidente
e di due scrutatori e inserendo la scheda in una apposita busta,
senza alcuna verbalizzazione.
Riforme
>
Per quanto sopra ricordato, lo deve fare nel momento in cui un
qualsiasi elettore o qualsiasi componente l'Ufficio elettorale
potrebbe mettere in dubbio l'operato dell'Ufficio elettorale. Con
tutta franchezza, a me non è mai capitato di poter porre
termine ad una contestazione (per intenderci: "il
Presidente sono io e arrivati a questo punto decido così")
senza verbalizzare nulla. Perché se così non fosse,
lei potrebbe strappare di mano le schede a tutti gli elettori
dichiarandole nulle per una motivazione che, non essendo
verbalizzata, non esisterebbe. Le sue decisioni non sarebbero più
provvisorie,
bensì definitive.
Riforme
> “Questa affermazione non sta scritta da nessuna parte.
Viene continuamente ribadita senza alcun riferimento normativo e
non è ricavabile da alcun disposto combinato.”
Mi
viene il dubbio che Lei non abbia fatto il presidente di seggio, o
se l’ha fatto veramente non si è letto le circolari che
il Ministero degli Interni ovvero la prefettura invia ai seggi
elettorali. Gliene cito una del 2002 e che riguarda una
consultazione referendaria:
“Circolare del Ministero
dell’Interno, diramata ai Prefetti per essere indirizzata ai
Presidenti di seggio, nella quale testualmente era scritto: Alcuni
gruppi politici hanno diramato sulla stampa quotidiana un invito
agli elettori affinché richiedano al presidente di seggio,
in occasione delle operazioni di voto del referendum
costituzionale di domenica 7 ottobre p.v., che venga fatta
verbalizzare una dichiarazione con la quale si contesta la
validità e la legalità della consultazione a causa,
in sostanza, della presunta scarsa pubblicità data alla
stessa. Al riguardo si ritiene che tali dichiarazioni,
concernendo le modalità di svolgimento della propaganda
referendaria, non possano essere assunte a verbale, non rientrando
nella fattispecie dei reclami, proteste e contestazioni, afferenti
alle operazioni elettorali di cui all’art. 74 comma 2, del
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. Si pregano, pertanto le ss.ll.
di rappresentare quanto sopra ai presidenti di seggio.
Sottolineando la necessità di dare corretta applicazione al
suddetto disposto normativo, come nei sensi indicati , e
richiamando altresì l’attenzione sulle disposizioni del
paragrafo 7 della pubblicazione n. 2 “Referendum” curata dal
Ministero dell’Interno, recante “istruzioni per le operazioni
degli uffici di sezione”. Dovrebbe sapere bene che dobbiamo
attenerci a quanto ci dice il Ministero a riguardo, vogliamo dire
che è a discrezione del presidente seguirla oppure no? Io
do la scheda all’elettore, se non la vuole e mi fa perdere tempo
nelle operazioni di voto, lo faccio allontanare.
Riforme
>
Una circolare del Ministero non può cambiare la legge,
compreso l'art. 74 che non dice nulla riguardo ai presunti limiti
di oggetto indicati. Quello che sta scritto in quella Circolare è
totalmente inventato e non supera legge. E dal mio punto di
vista, non vedo l'ora di vedere applicata una simile circolare,
perché si aprirebbero ben altre prospettive. E se fossi
ancora Presidente di seggio, non avrei esitazione nel precisare
che si è disposto in maniera diversa di quanto previsto
nell'eventuale circolare in quanto ritenuta in palese contrasto
con le disposizioni di legge. Che facciamo, quando c'è
da andare contro l'interesse degli elettori siamo tutti capaci
d'interpretare, e quando si è di fronte ad un atto
sub-legislativo, tutti con la coda fra le gambe?
Riforme
> “Per altro, proprio il riferimento ad un obbligo del
segretario (è lui ad essere sanzionato e non il Presidente)
esclude che possa essere il Presidente a decidere per il sì
o per il no, a meno che non se ne assuma la responsabilità
mettendolo a verbale. Ripeto: è il segretario che non
può rifiutarsi. E' a lui che è infatti rivolta la
sanzione. Nessun rallentamento delle operazioni se tutti svolgono
i compiti a loro assegnati dalla legge.”
Il
segretario è tenuto a verbalizzare reclami e/o proteste di
elettori ed è il presidente che decide se farli mettere a
verbale oppure no e non il segretario di sua spontanea volontà.
Il segretario non ha alcun potere decisionale. Il reclamo viene
presentato al presidente che poi lo passa al segretario per
metterlo a verbale. In quel caso se il segretario si rifiuta di
mettere a verbale si applica il famoso art. 104 della legge
elettorale. Nel caso in cui un elettore presenti un reclamo
direttamente al segretario per farlo mettere a verbale egli non
può accettarlo.
Riforme
>
Mi sembra evidente che quello su cui non ci intediamo è la
presunta disponibilità a giudicare delle proteste. Sarà
pure una lettura cavillosa, ma non sta scritto da nessuna parte
che: il
segretario viene sanzionato quando, laddove il Presidente di
seggio abbia giudicato ammissibili le proteste degli elettori,
questi si rifiuti di metterle a verbale. Mi
scusi, ma tutto questo poema, dove l'ha letto? Come lo ha
ricavato? Non è che le cose, una volta tanto, sono molto
più semplici, e c'è solo l'interesse (non da parte
sua, ovviamente, ma da parte di chi manca solo che pretenda di
eleggersi senza neanche il bisogno di elezioni farsa) a fare
confusione? C'è un signore che svolge il ruolo di
segretario e che durante le operazioni di voto non fa quasi nulla,
per cui ha tutto il tempo di prendere nota delle proteste e dei
reclami degli elettori. Come dire, un articolo semplice semplice
per permettere agli elettori d'inviare delle proteste alle Camere
le quali poi si pronunzieranno.
Riforme
> “In questo caso specifico il Presidente di seggio che ha
contattato le ha dato un'interpretazione corretta. In questo caso,
infatti, ciò che l'elettore può chiedere è
che si notifichi l'omessa verbalizzazione, intendendo questa come
violazione delle operazioni del seggio. ”
Per
i motivi descritti non esiste l’omessa verbalizzazione quindi
l’ufficiale giudiziario non accoglierà nessun tipo di
reclamo.
Riforme
>
Ripeto, se lei non avesse l'obbligo di lasciare traccia di ogni
operazione che prevede un'attività interpretativa per tutte
le questioni che, a torto o a ragione, sono contestabili, in
quanto ipotizzate come possibili dalla legge, lei non sarebbe un
Presidente di seggio, ma una sorta di Dio in terra che non deve
rispondere di tutte le decisioni prese. Il che, credo converrà
anche lei, è altamente improbabile. In modo particolare per
tutto quanto ricordato all'inizio.
Riforme
> “Molto semplicemente, mostrarsi disponibili a togliersi dai
piedi nel più breve tempo possibile, anche e soprattutto
nel caso di resistenza da parte del Presidente di seggio, e
segnalare che una volta usciti di lì verrà sporta
denunzia e, quindi, una volta fuori, farlo veramente.”
Una
volta che il ministero mi manda una circolare con sopra scritto
che l’elettore non ha il diritto di rifiutare la scheda e una
circolare simile alla precedente riguardo alla verbalizzazione di
dichiarazioni non inerenti alle operazioni di voto, ce lo
accompagno direttamente io l’elettore a sporgere denunzia.
Riforme
>
Non vedo l'ora di essere quell'elettore. E non perché ce
l'avrei con il Presidente di seggio, bensì perché
avrei in mano un foglio di carta in più con il quale fare
ben altre contestazioni.
Riforme
> “…fossi nel Presidente di seggio che ha contattato non mi
sentirei così tranquillo nel tenere comportamenti che
potrebbero essere successivamente sanzionati.”
Le
ricordo ancora che se il ministero mi invita a non verbalizzare
alcun reclamo io non verbalizzo e qualora l’elettore indugi
verrà allontanato. Le assicuro che questo mio comportamento
non verrà sanzionato perché è frutto di una
disposizione del ministero.
Riforme
>
Ripeto, lei dovrebbe comunque verbalizzare la "mancata
verbalizzazione" per segnalare l'applicazione dell'eventuale
circolare di fronte alla protesta dell'elettore "Tal dei
Tali". Come anche sarebbe da motivare l'allontanamento
dell'elettore. Perché se no, ri-ripeto, in assenza di
quest'obbligo, lei potrebbe abusare della propria posizione e,
quindi, in ipotesi: annullare le schede di qualsiasi elettore
inventandosi che il voto è stato per un attimo visibile a
tutti; rifiutare anche le verbalizzazioni inerenti le cosiddette
operazioni del seggio; ecc. ecc. il tutto senza dover rendere
conto a nessuno. Ma per quanto ribadito anche nelle "Istruzioni
per le operazioni degli Uffici elettorali di sezione"
relative alle politiche del 2006, le
decisioni del Presidente di seggio sono soltanto provvisorie.
Un’altra
discussione bisogna fare per quello che chiamano “diritto di
rifiutare la scheda”, che non è contemplato nella legge.
Su questo aspetto sicuramente si pronuncerà il
ministero. Se non ricordo male sui verbali non vi è
alcuna sezione in cui inserire il numero di schede che l’elettore
ha rifiutato (questo aspetto però non lo ricordo bene), se
così fosse io presidente che decido di far valere
questo diritto mi troverei, durante la fase di scrutinio, a non
poter proseguire per il mancato riscontro del numero di voti con
quello dei votanti. Sa bene che i conti devono tornare e in questo
caso il presidente si troverebbe in difficoltà. Allora,
se mancasse l’apposita sezione citata prima io presidente metto
a verbale che non faccio valere il diritto di rifiutare la scheda
per i motivi su indicati e ne do comunicazione all’ufficiale
giudiziario.
Riforme
>
la scheda rifiutata o restituita viene ovviamente annullata, come
per altro richiesto nella motivazione, allo stesso identico modo
di quelle che potrebbero essere da lei annullate per i motivi
sopra descritti. I conti tornano
Con
questo non dico che sono contrario a questo tipo di protesta, ma
voglio evitare ammassi di gente fuori e dentro il seggio ed
eventuali litigi. Ma sono sicuro che con 5 schede da votare e
verbalizzare il reclamo di ogni elettore su 10 verbali (le ricordo
che sono in doppia copia) creerà notevoli rallentamenti
nelle operazioni di voto i quali potrebbero causare litigi al di
fuori dal seggio cosa che nel mio seggio non deve
avvenire. Si ricordi il macello successo nel 2001 nelle famose
elezioni con 7 schede causato dai rallentamenti nelle operazioni
di seggio. Se un elettore ha deciso di non votare se ne resti a
casa perché l’astensionismo fa più effetto al
politico.
Riforme
>
Guardi che quello che si sta ora proponendo è già
stato fatto nel 2001, nella situazione di caos da lei appena
descritta, con la restituzione della sola scheda
Camera-uninominale e votando le altre. Non ci fu nessun
problema: mi misi da una parte per scrivere due copie che furono
poi allegate ai verbali relativi la scheda restituita. Per evitare
di scrivere sul posto, il consiglio è quello di arrivare
nei seggi con le due copie già pronte per essere
allegate. Riguardo agli effetti politici, questo lo lasci
decidere ad ognuno di noi. Io so solo che in seguito a quella
verbalizzazione ho ottenuto che la Giunta delle elezioni si
occupasse anche delle mie contestazioni. Mi ha dato ovviamente
torto, visto che ad essere accusati delle violazioni compiute
erano gli stessi che giudicavano. Ma se permette, preferisco
avere torto e dimostrare che il Re è nudo, con atti che
rimangono e che possono essere utilizzati per sensibilizzare
l'opinione pubblica, piuttosto che non contare del tutto nulla
rimanendo a casa.
Sicuro
della pubblicazione di questa mia cordiali saluti
Riforme
>
Grazie per l'attenzione e con i più cordiali
saluti.
Franco Ragusa
Segue
corrispondenza.
Nella speranza di aver ben operato, nell'interesse della
discussione e dell'altra parte (Se
vuole può inserire nel sito questo scambio di opinioni,
magari mettendole insieme tutte in modo da essere più
comprensive),
nel taglia e cuci delle parti essenziali.
> §
6. — Potestà di decisione del presidente dell’Ufficio
elettorale di sezione. > Il presidente decide, udito, in
ogni caso, il parere degli scrutatori, sopra > tutte le
difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle
operazioni della > sezione, e sui reclami, anche orali, e le
proteste che gli vengono presentati, non- > chè sulle
contestazioni e sulla nullità dei voti (art. 66, primo
comma, ed art. 71, > primo comma, del testo unico 30 marzo
1957, n. 361). > *La sua decisione, peraltro, è
provvisoria*. > Infatti, il giudizio definitivo su tutte le
contestazioni, le proteste e, in > generale, su tutti i
reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni è
riservato, > rispettivamente, alla Camera dei deputati (art.
87 del testo unico n. 361) ed al > Senato della Repubblica
(art. 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533)
Conosco
bene queste istruzioni. Da questo passaggio si evince che è
comunque il presidente di seggio che decide se verbalizzare o meno
e non il segretario, quindi non è possibile appellarsi
all'art. 104 della legge elettorale come molti vorrebbero fare. La
protesta che molti voglioni mettere in atto è quello di
rifiutare la scheda e mettere a verbale, Lei però nella sua
risposta mi dice che:
"la *scheda rifiutata* o
restituita *viene* ovviamente *annullata*, come per altro
richiesto nella motivazione, allo stesso identico modo di quelle
che potrebbero essere da lei annullate per i motivi sopra
descritti."
Se la scheda rifiutata viene annullata va
bene, ma a che serve allora questo tipo di protesta? Comunque
quella scheda andrebbe a favore di chi vince (da come dicono). Non
sarebbe meglio starsene a casa o trovare altri tipi di protesta
più eclatanti?
Riforme
>
Premesso che rimango convinto della semplicità della
disposizione di legge riguardo agli obblighi del segretario (una
previsione finalizzata a protocollare, allo stesso modo di un
banale Ufficio Protocollo, tutte le eventuali comunicazioni degli
elettori), devo purtroppo darle atto che, come segnalato anche in
home-page del sito, gira un appello che contiene molti errori e
che, detto francamente, sta solo creando problemi. Per cui
nessun problema nel ribadire che il premio di maggioranza viene
assegnato tenendo conto delle sole schede valide, e che nessuna
scheda restituita o rifiutata potrà contribuire a cambiare
questo risultato. L'obiettivo della proposta non è
certamente quello d'inventarsi chissà che cosa, ma soltanto
ribadire che non ci sono le condizioni "legali" per
poter usufruire appieno del diritto di voto. Da qui, far
pronunziare le Camere (viste le prerogative a loro assegnate dalla
costituzìone in materia di verifica dei poteri), circa le
questioni sollevate, utilizzando l'art. 87, così come
appunto fatto nel 2001. A cosa serve tutto ciò? Come
ho già scritto, un conto è non contare nulla
rimanendo a casa o annullando la scheda senza lasciare nulla agli
atti; un altro è poter sollecitare l'interesse
dell'opinione pubblica utilizzando gli strumenti consentiti per
poter dimostrare che "il Re è nudo".
Come
vede i suoi reclami sono stati respinti dalla camera dei deputati
con la motivazione che il reclamo che Lei ha presentato non è
inerente alle operazioni svolte all'interno del seggio elettorale
ed è la stessa cosa che diceva la circolare del
ministero. Ora questa risposta della camera va a favore del
presidente che non è tenuto a verbalizzare.
Riforme
>
Qui sbaglia. L'archiviazione è stata disposta per ragioni
di merito. Ed infatti andrò nel seggio con in mano
quell'atto che dimostra la possibilità di fare proteste per
questioni diverse le mere operazioni elettorali. Se la Camera ha
ritenuto legittimi tutti i passaggi per i quali nel mio caso, nel
2001, è stato applicato l'art. 87, come e perché un
presidente di seggio potrebbe mettere in discussione una
competenza "così esclusiva" al punto che tutti i
ricorsi presentati ai tribunali amministrativi e ordinari vengono
rigettati per "difetto di giurisdizione"? La Camera
non ha archiviato il mio esposto perché non riguardava le
operazioni di voto (in tal caso lo avrebbe ritenuto
inammissibile), ma perché ha ritenuto non valide le mie
argomentazioni circa la contestazione fatta (l'imputato che
giudicava se stesso). Nell'atto da me ricevuto c'è tanto
di richiamo alla seduta della Giunta che ha trattato la questione.
E io stesso ho ricevuto l'estratto della seduta relativa alla
trattazione delle questioni da me sollevate. Di tutto si parla,
meno di un esposto che trattava di questioni non inerenti le
operazioni di voto.
Le
do ragione sul documento della camera, ovviamente ho sbagliato io
a rispondere su quel documento. Sabato 12 alle ore 16:00 se non
troverò comunicazioni inerenti a questo fatto, ne
farò una io di comunicazione al messo comunale che la
trasmetterà a chi di dovere per sapere come comportarmi in
merito, una volta ricevuta la risposta dall'organo competente in
cui sarà scritto che non posso accettare reclami non
inerentii alle operazioni di voto, la stessa risposta l'appenderò
al di fuori del seggio in modo che tutti, prima di entrare, la
possano leggere e non creare disturbo poi all'interno del seggio.
Ovviamente metterò a verbale il tutto. Poi se l'elettore
non è d'accordo può andare dal messo comunale ovvero
dai carabinieri per fare le proprie rimostranze. Se ne discuterà
poi in altre sedi, con conseguente delusione dello stesso
elettore.
Riforme
>
Premesso che per le elezioni del 2006 non mi risultano
comunicazioni come da lei auspicate (per inciso: non sono neanche
riuscito a trovare riferimenti certificati alla circolare del 2001
da lei citata per il referendum costituzionale; e con ciò
non dico che non ci sia mai stata, ma che potrebbe non essere più
stata riproposta in seguito), per i fini della protesta che il
sito Riforme Istituzionali propone l'importante è che
rimanga traccia della protesta, sia che venga verbalizzata, sia
che il Presidente di seggio si esprima per la non accettazione
sulla base ecc. ecc. Far pronunziare le Camere circa la
legittimità o meno della protesta potrebbe infatti aprire
altre prospettive per quanto riguarda i ricorsi ad altro giudice,
di fatto ora preclusi. Altro che delusione! Ad ogni buon
conto, ho inviato anch'io richieste al Ministero dell'Interno
riguardo alle informazioni da dare ai componenti degli uffici
elettorali. L'ultima
con Raccomandata.
Mi
tolga una curiosità, la sua intenzione alle prossime
elezioni, oltre il fatto di voler far verbalizzare alcune
questioni, qual è? quella di rifiutare la scheda? quella di
farla annullare dal presidente? oppure vota
tranquillamente? Giusto per capire cosa voglia fare un elettore
che vuole fare un certo tipo di protesta piuttosto che un altro
che va al seggio a dire cose campate in aria.
Esattamente
quello che è già stato fatto nel 2001. Laddove le
ragioni della protesta riguardino i simboli presenti sulla scheda
si tratterà, ovviamente stiamo disquisendo di questioni
comportamentali di fatto formali, di una restituzione dovuta alla
convinzione che la scheda non sia conforme alla Costituzione (non
è prevista l'elezione diretta del Presidente del Consiglio,
viste le prerogative del Capo dello Stato in ordine alla nomina di
questi, e, quindi, ci si rifiuta di votare con una scheda che
presenta simboli che di fatto estorcono agli elettori
un'indicazione in tal senso). Si chiederà di considerare la
scheda restituita non valida ai fini del voto. Laddove,
invece, la protesta riguardi profili d'incostituzionalità
delle legge elettorale, si può decidere per il non ritiro o
per la restituzione (considerata la concomitanza delle
amministrative per molti elettori, è evidente che conviene
ritirarle tutte per poi chiedere la sola restituzione delle schede
per le elezioni politiche, in quanto ciò costringerebbe
l'Ufficio elettorale ad affrontare con serietà la
questione. Un conto è infatti dire "se
la mette così non le consegno nessuna scheda",
intimorendo l'elettore; un altro è dover compiere gesti di
autorità per farsi riconsegnare tutte le schede o altro).
Anche in questo caso, si chiederà di considerare la scheda
restituita non valida ai fini del voto.
La
Ringrazio
Grazie
a Lei Franco
Ragusa
|
Scritto
da www.riforme.info
|
venerdì
21 marzo 2008 18:31
|
Caro
Signor Ragusa, mi permetto di disturbarla ancora una volta. Io
Le scrissi in merito alla possibilità di rifiutare la
scheda elettorale e Lei mi diede delle risposte molto esaurienti
in merito. Vorrei sottoporLe una risposta che ho ricevuto da un
presisdente di seggio, in merito alla discussione sul rifiuto
della scheda elettorale.
Cito:
<<Sono presidente di seggio dal 2001 e, per quanto riguarda
le elezioni politiche e amministrative, non c'è nessuna
legge che descriva il diritto dell'elettore di rifiutare una
scheda elettorale. Io devo attenermi a quanto scritto sulle
"istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di
sezione - pubblicazione n. 6 -elezioni politiche" e questo
fantomatico diritto non è riportato, cosa che invece è
riportata nelle stesse istruzioni ma nella pubblicazione n. 2
quella riguardante i referendum. Quindi solo in caso di referendum
un elettore può avvalersi della facoltà di non
ritirare una scheda e a seguito di ciò verrà
annotato il fatto che l'elettore non ha votato sugli elenchi e
nessuna annotazione dovrà essere fatta sui verbali.
Il
presidente di seggio in questione sembra ignorare una differenza
sostanziale tra le due diverse elezioni: nel secondo caso
(referendum) si tratta di una previsione dovuta all'esistenza del
quorum e, quindi, opportunamente regolata per impedire alterazioni
del risultato finale che dipende anche dal livello di
partecipazione;
nel
primo caso, invece (elezioni politiche), non essendo previsto il
quorum, il non ritiro o la restituzione sono ininfluenti ai fini
del risultato che è dato dai soli voti validi. Per altro,
per ottenere l'effetto desiderato, sarebbe sufficiente prendere la
scheda in mano, chiuderla immediatamente e restituirla al
Presidente di seggio, il quale sarebbe così costretto ad
annullarla (perché andrebbe intesa come voto al di fuori
della cabina) e verbalizzare il tutto.
E'
inutile attaccarsi all'art. 104 della legge elettorale perchè
il segretario è tenuto a verbalizzare reclami e/o proteste
da parte di elettori solo ed esclusivamente per fatti riguardanti
lo svolgimento delle operazioni all'interno del seggio.
Questa
affermazione non sta scritta da nessuna parte. Viene continuamente
ribadita senza alcun riferimento normativo e non è
ricavabile da alcun disposto combinato. Per
altro, proprio il riferimento ad un obbligo del segretario (è
lui ad essere sanzionato e non il Presidente) esclude che possa
essere il Presidente a decidere per il sì o per il no, a
meno che non se ne assuma la responsabilità mettendolo a
verbale. Altresì, anche l'eventuale rifiuto del
segretario dovrebbe comunque comparire a verbale (motivi del
rifiuto alla richiesta di applicazione dell'art. 104 da parte
dell'elettore "Tal dei Tali"). E' la previsione della
sanzione che lo impone per consentire, a chi potrebbe comminare la
sanzione, di poter valutare la correttezza delle scelte compiute
nei confronti di una richiesta proveniente da un elettore che,
anche ammessa l'esistenza di limiti, è prevista dalla
legge. Perché se così non fosse, i segretari di
seggio potrebbero rifiutarsi di verbalizzare qualsiasi cosa.
Anche
l'ufficiale giudiziario è tenuto a notificare al presidente
reclami e/o proteste inerenti alle sole operazioni del seggio e
non ad opinioni degli elettori.
In
questo caso specifico il Presidente di seggio che ha contattato le
ha dato un'interpretazione corretta. In questo caso, infatti, ciò
che l'elettore può chiedere è che si notifichi
l'omessa verbalizzazione, intendendo questa come violazione delle
operazioni del seggio. Per altro, questo articolo è la
dimostrazione che laddove il legislatore ha voluto delimitare la
protesta e il reclamo l'ha fatto; dove non l'ha fatto, è
perché evidentemente non ha voluto porre limiti che
avrebbero, questi sì, aperto contenziosi insanabili.
I
presidenti di seggio sono tenuti ad adottare tutti i mezzi
affinchè le operazioni di voto si svolgano speditamente
come a loro richiesto quindi, a meno di informative da parte delle
prefetture che consentano il diritto di rifiutare la scheda, tutti
i presidenti non metteranno nulla a verbale e allontaneranno gli
elettori che rallentino le operazioni di voto, cosa che farò
io.>>
Ripeto:
è il segretario che non può rifiutarsi. E' a lui che
è infatti rivolta la sanzione. Nessun rallentamento delle
operazioni se tutti svolgono i compiti a loro assegnati dalla
legge. All'elettore è consentito fare proteste e reclami
che, è bene ripeterlo, anche ammessa la tesi dell'esistenza
di limiti di contenuto, in ogni caso impongono la verbalizzazione,
sia che vengano accettate, sia che vengano rifiutate (motivi del
rifiuto alla richiesta di applicazione dell'art. 104 da parte
dell'elettore "Tal dei Tali"). Essere componenti di un
Ufficio elettorale non conferisce poteri da "Dio in
terra". Sta quindi ai Presidenti decidere se perdere tempo
o no per compiere atti in ogni caso dovuti.
Le
chiedo di darmi un ulteriore aiuto nell'interpretazione di queste
parole e nel comportamento da tenere in caso si incontri un
presidente di seggio analogo.
Molto
semplicemente, mostrarsi disponibili a togliersi dai piedi nel più
breve tempo possibile, anche e soprattutto nel caso di resistenza
da parte del Presidente di seggio, e segnalare che una volta
usciti di lì verrà sporta denunzia e, quindi, una
volta fuori, farlo veramente. Avendo fatto anch'io il
Presidente di seggio, e ben sapendo che non ci si può
esimere dal verbalizzare le decisioni assunte in presenza di una
possibile applicazione della legge (personalmente non ho mai fatto
durare una discussione più di due minuti, ma per qualsiasi
decisione presa verbalizzavo pure i sospiri), fossi nel Presidente
di seggio che ha contattato non mi sentirei così tranquillo
nel tenere comportamenti che potrebbero essere successivamente
sanzionati.
La
ringrazio per la cortese attenzione. Cordiali
Saluti Giorgio
Grazie
a lei.
|
Scritto
da www.riforme.info
|
venerdì
21 marzo 2008 16:50
|
Salve
nel
sito non è indicato (o almeno io non sono riuscita a
trovarlo) chi sono le persone che lo hanno creato, lo finanziano,
ne inseriscono e aggiornano i contenuti, etc. Tali informazioni
sono abbastanza importanti perchè servono a dare
legittimità al contenuto informativo che offrite, che tra
l'altro è di grande rilievo pubblico e politico.
Oltre
che a suggerire di mettere sul sito un link in cui si spiega chi
sono i nomi, le associazioni, etc. dietro al sito, avrei piacere
ad avere una risposta via e-mail con queste informazioni.
Ho
letto con grande interesse la questione del Rifiuto di Voto ma non
ho ancora capito se si può fare o meno e non potendo
valutare la 'serietà' del sito non so quanto le
informazioni che date siano affidabili.
In attesa di
vostre risposte,
Elisa
Cara
Elisa,
mi
permetto di far osservare che la legittimità degli
argomenti non è data dai Titoli posseduti, bensì
dalla fondatezza o meno degli argomenti stessi. E' sufficiente
vedere cosa si verifica in prossimità di una decisione
della Corte Costituzionale per comprendere che è
praticamente impossibile trovare dieci costituzionalisti DOC, con
tanto di cattedra universitaria, che vadano d'accordo. Secondo
la logica dei Titoli posseduti, dovrebbero per definizione avere
tutti ragione e sostenere, quindi, tutti la stessa cosa; ma così,
appunto, non è mai.
Premesso ciò, il curatore
del sito, Franco Ragusa, nella sua breve carriera universitaria ha
avuto modo di approfondire e superare le materie di Diritto
Pubblico e Privato, nonché Diritto Costituzionale,
italiano e comparato, con specifici approfondimenti circa la
"Giustizia Costituzionale". Incidentalmente (e forse ai
fini delle sue curiosità è qualcosa che conta più
di altre) ha svolto la funzione scrutatore e più volte
quella di Presidente di seggio. Per il resto, smessi gli esami
all'università, tanto approfondimento che è
proseguito negli anni pur svolgendo altra attività
lavorativa.
Il sito Riforme Istituzionali è in rete
dal 1996, all'inizio come area di approfondimento interna
all'associazione "Malcolm X", per poi assumere i
connotati attuali. Per tutti gli appuntamenti politici,
purtroppo troppi, che hanno attentato ai diritti, il sito ha
sempre cercato di dare il proprio contributo per cercare di
rendere più semplice la comprensione di temi non sempre
alla portata di tutti, promuovendo anche iniziative in
collaborazione con altre associazioni, in particolare con
l'Associazione Progetto Diritti (per lo più costituita da
avvocati particolarmente sensibili alle questioni inerenti la
tutela dei diritti civili). Tra le iniziative di rilievo: il
Comitato Politico per l'Astensione ai 7 Referendum radicali (nel
2000) che, nell'allora incredulità di tutti, riuscì
ad ottenere il diritto all'accesso degli spazi di comunicazione
politica anche per l'opzione dichiaratamente astensionista; e il
Comitato per il No al Referendum sul Titolo V, mentre tutti gli
altri per il NO facevano finta di fare campagna elettorale.
Ovviamente, da non dimenticare l'analoga iniziativa nei seggi
proposta alle elezioni del 2001, rifiuto di una sola scheda su tre
e verbalizzazione, con la quale si riuscì ad ottenere dalla
Giunta delle elezioni della Camera il pronunciamento su un esposto
di un elettore.
Per quanto riguarda invece l'attività
di approfondimento, è sufficiente fare una breve ricerca su
Internet per trovare anche nei siti, come dire, "titolati",
ampi riferimenti alle pagine di riforme.net (da poco è in
linea anche riforme.info) o ad articoli di Franco Ragusa. Ne
segnalo soltanto
alcuni: http://www.camera.it/EventiCostituzione2007/cd_rom_studi/6_Dossier/dossier/dossier_580_5.pdf http://www.astrid-online.it/Dossier--r1/index.htm http://www.camera.it/_referencedesknew/data/0comm1cate1.htm http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/biblioteca/adoc/docgiur/docnaz/index/riforma.htm http://www.deiurepublico.it/demo/promo/Articoliarc.asp?art=20 http://www.giustizia.it/ministero/bcg/bibliografie/titolo_v_3.pdf http://costituzionale.unipv.it/bettinelli/about1.html http://www.unicz.it/LAVORO/DOSSIER01.htm
Ovviamente,
Riforme Istituzionali non è né finanziato e né
sostenuto da organizzazioni politiche. Il perché, al di
là di una precisa volontà in tal senso, lo si spiega
facilmente con le battaglie "di principio", da sempre
portate avanti, senza mai guardare agli interessi politici del
momento. Per cui, oggi è un vanto poter dire di essersi
ritrovati da soli nel cercare di sensibilizzare gli elettori circa
la possibilità concreta di non votare e lasciare, al tempo
stesso, una verbalizzazione che potrà arrivare alla
discussione del Parlamento. Per essere chiari, questa è
un'iniziativa che ... o la si fa, o la si fa, senza che il segreto
della cabina possa nascondere i ripensamenti dell'ultimo
secondo. E come si sa, le prese di posizione chiare e nette mal
si conciliano con un sistema politico che cerca sempre di rimanere
con un piede in due scarpe. Nulla di più normale, quindi,
che da tutte le parti arrivino critiche e "colpi
bassi". Cordialmente
Franco Ragusa
|
Rifiuto
o restituzione con verbalizzazione delle schede:
riferimenti
normativi e prime indicazioni
ISTRUZIONI
PER L’ELETTORE
1)
andare a votare, presentarsi con i documenti + tessera elettorale e
farsi vidimare
la
scheda
2)
NON TOCCARE LA SCHEDA (se si tocca la scheda viene contata come nulla
e
quindi
rientra nel meccanismo del premio di maggioranza)
2)
ESERCITARE IL DIRITTO DI RIFIUTARE LA SCHEDA (dopo vidimata),
dicendo:
'rifiuto
la scheda per protesta, e chiedo che sia verbalizzato!'
3)
pretendere che venga verbalizzato il rifiuto della scheda
4)
esercitare,se si vuole, il proprio diritto di aggiungere, in calce al
verbale, un
commento
che giustifichi il rifiuto (ad esempio, ma ognuno decida il suo
motivo:
'nessuno
dei politici inseriti nelle liste mi rappresenta' – oppure: ‘perché
nessun
partito
ha nel suo programma il ripristino della sovranità monetaria
costituzionale’)
(d.p.r.
30 marzo 1957, n. 361 - art. 104, già citato) così
facendo non voterete, ed
eviterete
che il voto,nullo o bianco, sia conteggiato come quota premio per il
partito
con
più voti.
_______________________________________________________________________________
Tratto
da:
http://www.riforme.info/noschede2008/19-rifiuto-schede/117-noschede-rifnorm:
Come
sotto ricordato, il segretario di sezione è obbligato a
verbalizzare qualsiasi reclamo
provenga
dagli elettori.
Benché
forti di questa norma, evitare in ogni caso di passare dalla ragione
al torto ed
incorrere
nelle sanzioni previste per chi turba il regolare svolgimento delle
operazioni di
voto.
Di fronte all’eventuale ostinazione dei presidenti e alla
riluttanza dei segretari a non
verbalizzare,
e laddove non ci si senta in grado di sostenere il confronto, evitare
di farsi
coinvolgere
in accese ed inutili discussioni. Rivolgersi invece alla forza
pubblica per
richiedere
l’intervento dell’ufficiale giudiziario che può avere
accesso nella sezione per
notificare
al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della
sezione (art. 44
comma
4 D.P.R. 30 marzo 1957, n° 361 e successive modifiche).
ISTRUZIONI
PER IL PRESIDENTE DI SEGGIO
Da
più parti arriva la richiesta di un riscontro di legge
puntuale circa la possibilità di non
ritirare
o restituire le schede elettorali, con conseguente verbalizzazione
dei motivi del
rifiuto
o della restituzione.
Il
dubbio, è che in assenza di una previsione normativa chiara i
Presidenti di seggio
potrebbero
facilmente mettere in difficoltà chi volesse portare avanti
questo tipo
d'iniziativa.
Di
fronte ad una simile difficoltà si potrebbe agevolmente
rispondere con una richiesta
analoga
per il motivo opposto: dove sta scritto che all'elettore è
fatto divieto di restituire la
Rifiuto
o restituzione con verbalizzazione delle schede:
riferimenti
normativi e prime indicazioni
scheda
e l'impossibilità, quindi, di esigere la verbalizzazione dei
motivi del gesto?
Neanche
questo, appunto, sta scritto da alcuna parte. In linea di principio,
quindi, in
assenza
di divieti espliciti o desumibili dal combinato disposto di più
norme, la presunzione
sta
tutta a vantaggio di ciò che non è stato in alcun modo
vietato.
Ma
anche laddove si riuscisse a trovare un richiamo indiretto che
potrebbe far presumere
l'esistenza
di un divieto, trattandosi di attività interpretativa, si
dovrebbe verificare la
compatibilità
di questa attività interpretativa con il complesso delle norme
che,
indirettamente,
potrebbero, al contrario, far dubitare dell'esistenza del divieto
indirettamente
ricavato.
Nel
caso specifico, c'è un indubbio interesse dell'elettore ad
esercitare il proprio diritto di
voto.
Ma oltre che un diritto, l'esercizio di voto è anche un dovere
civico (Art. 48 Cost.)
La
prima questione che in tal senso si pone riguarda, evidentemente, la
possibilità di poter
assolvere
a questo dovere civico nella piena disponibilità dei diritti
costituzionalmente
garantiti.
E laddove il cittadino ritenga che i propri diritti siano stati in
qualche modo lesi,
verificare
l'esistenza o meno degli strumenti normativi, durante tutte le fasi
del
procedimento
elettorale, che consentano all'elettore, nell'esercizio del
diritto-dovere, di
richiamare
l'attenzione degli organi preposti.
Se
questi strumenti non vi fossero ci sarebbe da gridare allo scandalo,
ma il "caso" vuole
che
ci siano. Non efficacissimi, ma neanche del tutto assenti.
Art.
104, comma 5, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n.
361
e successive modifiche:
Il
segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel
processo verbale o di
allegarvi
proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da
sei mesi a tre
anni
e con la multa sino a lire 4.000.000.
Ed
anche:
art.
87, comma 1, del Testo Unico delle Leggi Elettorali D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361
e
successive modifiche:
“Alla
Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione
dei propri
componenti.
Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste
e, in
generale,
su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni
elettorali o
all'Ufficio
centrale durante la loro attività o posteriormente.”
Non
solo, quindi, è per legge prevista, durante il procedimento
elettorale, la possibilità per
gli
elettori di avanzare proteste o reclami. A queste proteste viene
dato, quanto meno sotto
il
profilo formale, un rilevo particolare, al punto che la Camera dei
Deputati si pronuncia.
Siamo
cioè di fronte ad una vera e propria attivazione di un Organo
costituzionale in
conseguenza
di un atto che legittimamente può essere compiuto da ogni
singolo elettore.
Tornando
quindi al rifiuto o alla restituzione di una o più schede
elettorali, nulla osta a che
la
protesta possa riguardare questioni come la legge elettorale,
eventuali dubbi circa la
correttezza
della scheda elettorale ricevuta, o altri motivi che in ogni caso
renderebbero di
fatto
inutile, nella convinzione dell'elettore, l'espressione del voto.
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