Decreto
Legge 181/2007 sull'allontanamento dal territorio nazionale per
esigenze di pubblica sicurezza
Roma, 1 novembre 2007
in
vigore dal 2 novembre
E’
entrato in vigore il decreto legge che permette ai prefetti di
emanare provvedimenti di urgenza per l’allontanamento dal
territorio nazionale di cittadini comunitari per esigenze di pubblica
sicurezza.
Il Prefetto di Milano ha già firmato i primi
decreti di allontanamento nei confronti di cittadini comunitari, "la
cui ulteriore presenza nel territorio italiano può costituire
pregiudizio per la pubblica sicurezza", in applicazione del
decreto legge appena emanato. I provvedimenti sono stati poi
convalidati dal Giudice di Pace.
Decreto
Legge 1 novembre 2007 n. 181
Disposizioni urgenti in materia
di allontanamento dal territorio nazionale per esigenze di
pubblica sicurezza
(G.U.
n. 255 del 2.11.2007)
Il
Presidente della Repubblica;
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di introdurre disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal
territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con
esigenze imperative di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre
2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della
giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica
dell'articolo e' sostituita dalla seguente:
"Limitazioni al
diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza";
b) al comma 4 le parole: "solo
per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "solo per gravi motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza";
c) al comma 5 le
parole: "possono essere allontanati solo per motivi di pubblica
sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato,"
sono sostituite dalle seguenti: "possono essere allontanati solo
per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di
pubblica sicurezza,";
d) il comma 7 e' sostituito dal
seguente:
"7. I provvedimenti di allontanamento dal
territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato, nonche' i provvedimenti di allontanamento dei cittadini
dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno
con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla
sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento
e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione
e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale,
che non puo' essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al
comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine
stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di
comprovata urgenza.";
e) dopo il comma 7, sono inseriti i
seguenti:
"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal
territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza e' adottato con
atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la
residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua
comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di
allontanamento e' notificato all'interessato e riporta le modalita'
di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio
nazionale, che non puo' essere superiore a 3 anni. Il provvedimento
di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il
territorio nazionale, che non puo' essere inferiore ad un mese dalla
data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per
motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di
allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore e si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono
imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che
compromettono la tutela della dignita' umana o dei diritti
fondamentali della persona umana ovvero l'incolumita' pubblica,
rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con
l'ordinaria convivenza.";
f) al comma 8 le parole: "e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "e'
punito con la reclusione fino a tre anni";
g) al comma 9
le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7," sono
sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7
e 7-bis," e le parole: "quando il provvedimento e' fondato
su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la
sicurezza dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "quando
il provvedimento e' fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su
motivi imperativi di pubblica sicurezza,".
2. Al decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo 20 e' inserito il
seguente:
"Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino
dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.).
-
1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento
per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a
procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
2. Non si da' luogo alla sentenza di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n.
286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del
codice di procedura penale.
3. Per i reati di cui all'articolo 380
del codice di procedura penale, puo' procedersi all'allontanamento
solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia
sottoposto a misura cautelare detentiva.".
3.
All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le
parole: "che non puo' essere inferiore ad un mese." sono
inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento di
allontanamento e' consegnata all'interessato una attestazione di
obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello
stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli
affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese
di cittadinanza dell'allontanato.";
b) dopo il comma 2, e'
aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora il cittadino
dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul
territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di
allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 2, e' punito con l'arresto da un
mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.".
4.
All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di
cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di
cui all'articolo 20, comma 7,";
b) al comma 3 sono soppresse
le seguenti parole: "pubblica sicurezza che mettano a
repentaglio la";
c) al comma 4 le parole: "di cui
all'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21";
d) i commi
7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Contestualmente al
ricorso di cui al comma 4 puo' essere presentata istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero
su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
8. Al cittadino
comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di
allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno
nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del
procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare
gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica
sicurezza. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'interessato.".
Art.
2.
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.