Accordo generale di cooperazione tra Italia e Israele nel settore della difesa
Premessa
L'accordo militare tra Italia e Israele è indicato come Legge 17 maggio 2005n° 94 è stata pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 7.6.2005. ARTICOLO 2 -OBIETTIVI DELL'INTESA
Accordo generale di cooperazione tra Italia e Israele nel settore della difesa Premessa E' stata approvata dal Parlamento Italiano (anche con i voti coscienti o distratti dell'opposizione di centro-sinistra) in piena epoca Berlusconi con Fini Ministro degli Esteri e Martino alla Difesa. La Legge 94/2005 ha per oggetto la ratifica e l'esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo dello Stato della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia - viene specificato nel testo - di cooperazione nel settore militare e della difesa, firmato a Parigi. La Legge nr.94/2005 si compone di 11 articoli e di un memorandum segreto,tenuto segreto anche al Parlamento per "motivi di sicurezza". Secondo il sito Debka File, (una rivista web gestita a quanto è dato sapere, dal Mossad), si parla di un accordo da 181 milioni di dollari da spendere in tecnologie di interdizione, sorveglianza e guerra elettronica. La Legge Finanziaria di quest'anno, prevede 1,7 miliardi di euro per nuovi armamenti e le tecnologie connesse. In questo finanziamento, la parte del leone la fa la Finmeccanica che è l'azienda militare-tecnologia più compromesso nei rapporti militari con Israele. La conferma dell'entità dell'accordo di cooperazione Italia-Israele possiamo trovarla anche in quanto scrive: Saverio Zuccotti sul sito www.paginedidifesa.it dell'11 gennaio 2005 : "Tra i programmi dell'Imi (Industrie Militari Israeliane, NdR) c'è spazio pure l'Italia. Il 18 novembre il ministro della difesa del governo Sharon, Shaul Mofaz, ha incontrato a Roma il suo omologo italiano Antonio Martino e il presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Nel corso della visita è stato annunciato lo stanziamento congiunto di 181 milioni di dollari per "lo sviluppo di un nuovo sistema di guerra elettronica progettato per inabilitare i velivolinemici". Alcuni osservatori sottolineano come tale requisito trovi già una soluzione in un sistema israeliano per il disturbo della navigazione, dei computer, delle comunicazioni e dei sistemi di combattimento di un eventuale aereo nemico. Nulla è trapelato sugli altri filoni di collaborazione tra Italia e Israele, che comunque dovrebbero riguardare missili e altri sistemi di guerra elettronica. Il caso italiano è tuttavia anomalo e piuttosto cervellotico, invirtù di una triangolazione che passa per Washington e fa di Roma e Gerusalemmedue pedine di una più ampia manovra dell'amministrazione Bush". In sostanza con questo accordo di cooperazione militare bilaterale, l'Italia non solo è complice dell'apparato industriale-militare israeliano ma coopera con uno Stato belligerante contro altri paesi (es:Libano) e occupante contro il popolo palestinese. Se la cooperazione economico-commerciale dovrebbe essere recisa in base a sanzioni (auspicate da una risoluzione del Parlamento Europeo dell'aprile 2002 ma mai attuate), la cooperazione militare appare ancora più odiosa perché collabora nell'opera di repressione, bombardamenti e attacchi contro i popoli palestinese e libanese. Non solo. L'Italia ha inviato le sue truppe in Libano nel quadro della missione Unifil 2 come forza di interposizione tra Israele il Libano. Ma se mantiene un accordo di cooperazione militare con Israele, è difficile che le forze popolari libanesi possano ritenere ancora a lungol'Italia un paese "neutrale". E' tempo di mettere fine alla complicità militare, economica, commerciale, diplomatica dell'Italia con Israele.Berlusconi, Fini e Martino se ne sono dovuti andare all'opposizione perché hanno perso le elezioni.. Adesso non possiamo che chiedere conto di questo e chiedere la revoca dell'accordo militare al governo Prodi e ai ministri D'Alema e Parisi. Non è una posizione "pregiudiziale" ma è la realtà dei fatti.e i fatti hanno sempre la testa dura. Su questo e anche per questo scenderemo in piazza a Roma per la Palestina il prossimo 18 novembre. IL TESTO DELL'ACCORDO XIV LEGISLATURA -DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana (qui di seguito definito "ITMOD") e il Governo dello Stato di Israele (qui di seguito definito "ISMOD") in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa PREMESSO CHE ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite "le Parti", Riconoscendo l'importanza della cooperazione fra i due Ministeri e le rispettive Forze di Difesa,Esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa cooperino a vantaggio di entrambi, sulla .base di reciproco rispetto, fiducia e riconoscimento degli interessi delle Parti,Convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e consolidi le rispettive capacità di difesa,In uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani,Convenendo che il presento MoU funge da MoU Generale fra le Parti e che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione,le Parti hanno concordato le seguenti intese: ARTICOLO 1 - PARTE GENERALE 1 - In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi. 2 - Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i presenti Termini e Condizioni ne informerà l'altra Parte allo scopo di risolverle al più presto. 3 -Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di reciprocità. 1 - Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare le capacità di difesa. 2 - La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori: * Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei Ministeri della Difesa, * Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa, Operazioni umanitarie, * Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale, * Formazione/Addestramento,* Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari * Servizi medici militari, * Storia militare, * Sport militari La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco. 3 - Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la summenzionata cooperazione reciproca. ARTICOLO 3 - PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE E L 'INTESA FRA LE PARTI 1 - La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come segue: * Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,. * Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti,* Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle esercitazioni, * Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le Istituzioni Militari e di Difesa analoghe, * Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni, conferenze e corsi, * Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti, * Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative, * Scambio di attività culturali e sportive. 2 - Le parti intendono altresì agevolare l'attuazione della cooperazione nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, informazioni ehardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione.Sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di reciprocità. ARTICOLO 2 -OBIETTIVI DELL'INTESA 1 - Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare le capacità di difesa. 2 - La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori: * Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei Ministeri della Difesa, * Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa, .Operazioni umanitarie, * Organizzazione delle forze Armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale, * Formazione/Addestramento, * Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari * Servizi medici militari, * Storia militare, * Sport militari La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco. 3 - Il presente documento enuncia i principi che disciplinano la summenzionata cooperazione reciproca. ARTICOLO 3 - PRINCIPI CHE DISCIPLINANO LA COOPERAZIONE E L 'INTESA FRA LE PARTI 1 - La cooperazione fra le Parti, previo coordinamento,.si svilupperà come segue: * Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti,. * Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti, * Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle esercitazioni, * Partecipazione di osservatori a11e esercitazioni militari, .Contatti fra le Istituzioni Militari e di Difesa analoghe, * Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni, conferenze e corsi, * Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti, * Scambio di informazioni e.pubblicazioni educative, * Scambio di attività culturali e sportive. 2 - Le parti intendono altresì agevolare l'attuazione della cooperazione nei settori militare e della difesa con 10 scambio di dati tecnici, nformazioni e hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione. 3 - Le parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la ricerca, 10 sviluppo e la produzione. 4 - Ai fini del 'Presente MoU, per "informazioni tecniche" si intendono tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how, i brevetti ed il software per computer. 5 - Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici (t'TDP"), fornite alI'altra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono, nonché senza 11 previo consenso dei proprietari o di coloro che controllano i diritti di proprietà di tali informazioni tecniche, e saranno trattate con 10 stesso livello di attenzione che la Parte applicherebbe alle proprie informazioni tecniche. 6 - In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono. Il trasferimento a Paesi Terzi o Parti Terze di materiali e/o informazioni tecniche e/o di articoli da essi derivanti, generati dal presente MoU o acquistati in conformità con esso, saranno oggetto di singoli accordi fra le Parti. 7 - Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti, .concederanno untrattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la difesa provenienti dall' altra Parte. 8 - Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a negoziarelicenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive Legislazioni Nazionali delle Parti. 9 - Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di competenza delle Parti. 10 - I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati separatamente, nell'ambito di un "Accordo di Attuazione". Il presente MoU Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti. ARTICOLO 4 - COPERTURA DELLE SPESE Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino diversamente valutando caso per caso. ARTICOLO 5 - DlSPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU,saranno soggette alI'Accordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987. ARTICOLO 6 - GIURISDIZlONE Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione dcllo Stato Ricevente. Tutte le condanne penali saranno eseguite nell'ambito del sistema penale dello Stato Inviante. In confonI1ità con gli accordi e le convenzioni in vigore fra le Parti. Le autorità competenti dello Stato Inviante hanno diritto di esercitare, sul territorio dello Stato Ricevente, l''autorità disciplinare sui membri della propria Forza. Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità con la Convenzione Europea sull'Assistenza Reciproca in Materia Penale, del 1959, di cui I'Italia e Israele fanno parte, in particolare nello svolgimento di inchieste e nella ricerca delle prove. Le autorità dei due Stati collaboreranno altresì nei settori della detenzione provvisoria e della restituzione delle persone, come previsto dai termini degli accordi sopra descritti, alle autorità aventi diritto di esercitare la propria giurisdizione, ossia lo Stato di Invio. Le autorità dei due Stati si informeranno a vicenda, su una base di reciprocità, dei progressi compiuti nei settori previsti dal presente Articolo. ARTICOLO 7 - RISARCIMENTO DEI DANNI Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte Inviante durante o in relazioni alle missioni / esercitazioni, sarà a carico della Parte Inviante. Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno concordati di comune accordo. ARTICOLO 8 - RlUNIONl PERIODICHE 1 - Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire l'attuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione. 2 - Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti .governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa. 3 - Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU, nonché eventuali programmi di cooperazione fra le Parti e le loro Forze Armate ed una matrice di argomenti per la cooperazione nel settore dei materiali militare e di difesa. ARTICOLO 9 - ENTRATA IN VIGORE. DURATA E MODIFICA DEL MOU 1 - Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica. 2 - Il presente MoU può essere emendato in qualsiasi momento, tramite Note Ufficiali. Tutte le modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite nello stesso MoU. 3 - Il Presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una notifica scritta dell'intenzione di denunciarlo inviata da una Parte all'altra. In tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica. 4 - In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni oggetto di contenzioso. ARTICOLO 10 -COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE E ARBITRATO 1 - Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU, che si riferiscano all'interpretazione del MoU, ovvero all'esecuzione dei termini da esso derivanti, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole 2 - Tuttavia, nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale accordo, esse convengono di sottoporre la controversia all'arbitrato del Direttore Generale dell'ISMOD e, a seconda dell'argomento, al Capo di Stato Maggiore o al Segretario Generale dell'ITMOD. Qualsiasi decisione adottata o lodo emesso in base all'arbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Partidel presente MoU . 3 - Durante il contenzioso, la controversia e/o l'arbitrato, le Parti continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU. 4 - Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese. 5 - Le parti convengono che le procedure arbitrali di cui al presente MoU, si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette a1le disposizioni di, sicurezza del presente MoU. 6 - Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle procedure di arbitrato. 7 - In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale. ARTICOLO 11 - NOTIFICHE 1 - Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in lingua inglese. 2 - I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti: Per il Governo della Repubblica Italiana: Ministero della Difesa italiano - Capo Divisione Pianificazione e Politica Stato Maggiore Difesa Per il Governo dello Stato di Israele: Ministero della Difesa Israeliano - Direttore Divisione Europea Dipartimento Affari Esteri In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Parigi il 16 giugno 2003 in due originali, in lingua inglese.
Per il Governo della Repubblica italiana
Il Ministro della Difesa Italiano (F.to On. Antonio MARTINO)
Per il Governo dello Stato di Israele
Il Ministro della Difesa Israeliano (F.to: Gen. C.A. Shaul MOFAZ)